Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 31 maggio 2011, n. 11963
ESPROPRIAZIONE PER P.U. – OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA – DICHIARAZIONE ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ART. 43, D.P.R. 327/01 – CONSEGUENZE – ILLEGITTIMA TRASFORMAZIONE IRRIVERSIBILE DEL SUOLO PRIVATO – DI NORMA IMPEDISCE LA RESTITUZIONE E CONSOLIDA L’EFFETTO ACQUISITIVO – SALVA L’IPOTESI DELLA SOPRAVVENUTA CARENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA.
Laddove alla dichiarazione di pubblica utilità non sia seguita la legittima conclusione della procedura espropriativa, ma sia tuttavia intervenuta l’irreversibile trasformazione del fondo, l’eventuale domanda di risarcimento in forma specifica formulata dal proprietario è ordinariamente destinata ad un esito negativo, dovendo trovare prioritario soddisfacimento l’interesse posto a base della realizzazione dell’opera pubblica; diversamente, laddove questo medesimo interesse, sulla scorta di circostanze sopravvenute e riscontrate in fatto, dovesse risultare ormai non più attuale né concretamente perseguito dall’amministrazione, potrà darsi luogo alla reintegrazione in forma specifica, mediante la riduzione in pristino di quanto (eventualmente) in parte deificato e la restituzione del fondo occupato.