Energia – Convertito in legge il decreto “anti-blackout”

10.12.2003

Il dl n. 239/2003, cd. “decreto anti-black out”, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica” (in G.U. n. 200 del 29 agosto 2003) è stato convertito, con modificazioni, in legge dello Stato n. 290 del 27 ottobre 2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità” (in G.U. n. 251 del 28 ottobre 2003).
Il dl, entrato in vigore lo scorso 29 agosto, è stato emanato al fine di assicurare la produzione di energia elettrica necessaria alla copertura del fabbisogno elettrico nazionale. Esso consente al Ministro delle attività produttive, fino al 31 dicembre 2004, di autorizzare con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, l’esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW, in deroga ai limiti imposti alla temperatura degli scarichi termici in acqua e ai limiti sulle emissioni inquinanti. L’autorizzazione può essere rilasciata a seguito di motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale GRTN S.p.A. Tali impianti utilizzati a pieno regime non dovranno, tuttavia, superare le soglie di emissione stabilite dalla normativa comunitaria.
In sede di conversione, al dl 239/2003 sono state apportate sostanziali modifiche. In particolare, il lasso temporale entro cui il Ministero può autorizzare la modifica dei limiti di temperatura è stato esteso al 30 giugno 2005 (rispetto al 31 dicembre 2004); in secondo luogo, sono stati inseriti cinque nuovi articoli (da 1-bis a 1-sexies) che:
1. autorizzano il MAP ad adottare appositi decreti per “promuovere o accelerare la riprogrammazione dell’utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l’incremento della capacità interrompibile” (art. 1-bis);
2. introducono misure volte a migliorare la sicurezza e l’affidabilità delle reti di trasmissione nazionali promuovendo, fra l’altro, l’unificazione della proprietà e della gestione delle medesime, anche in capo a soggetti diversi dal GRTN S.p.A. (art. 1-ter);
3. modificano il d.lgs. n. 79/99 per adeguarne le disposizioni relative al gestore della rete ai mutandi assetti proprietari e gestionali delle reti di trasmissione (art. 1-ter);
4. introducono disposizioni volte ad aumentare il grado di certezza degli investimenti nel settore energetico (art. 1-quater);
5. inseriscono disposizioni ulteriori in materia di impianti idroelettrici e prevedono la possibilità, per i soggetti che costruiscano nuovi reti elettriche di interconnessione con altri Stati, di richiedere un’esenzione dall’obbligo di concedere l’accesso ai terzi per un periodo variabile fra i dieci e i venti anni e per una quota della nuova capacità di trasporto compresa fra il 50 e l’80 per cento (art. 1-quinquies);
6. infine, introducono norme volte alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la costruzione di reti di trasporto energetiche e di impianti di potenza superiore a 300MW termici (art. 1-sexies).

(il testo del decreto coordinato con le modificazioni apportate in sede di conversione è reperibile sul sito: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03290l.htm).

a cura di Fabiana Di Porto