Il «parere motivato» sul rispetto del principio di sussidiarietà deve riguardare esclusivamente l’osservanza di quest’ultimo?

15.05.2011

 

a cura di Cristina Fasone 

 L’8 giugno 2011 la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati ha approvato il primo parere motivato “sul rispetto del principio di sussidiarietà” dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La procedura seguita, che trova la sua base giuridica nell’art. 12 TUE e negli artt. 6 e 7 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, annesso al Trattato di Lisbona, è attualmente regolata in Italia dall’art. 4-quater della l. n. 11 del 2005 e, in particolare presso questo ramo del Parlamento, dall’art. 127 r.C. come integrato dalla procedura sperimentale delineata nei pareri della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009 e del 14 luglio 2010.

In sede di esame nella “fase ascendente”, il 15 dicembre 2010, la XIV Commissione aveva espresso un parere contrario sul merito della proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea (il termine per l’espressione del parere sulla sussidiarietà era stato abbondantemente superato, essendo scaduto, secondo le indicazioni della Commissione europea, il 4 ottobre 2010), prima che si verificassero in Consiglio quelle divergenze insanabili tra Stati membri che hanno poi condotto all’istituzione di una cooperazione rafforzata in proposito. Due Stati membri, l’Italia e la Spagna, infatti, si sono rifiutati di aderire alle norme sul regime linguistico che prevedevano la traduzione dei titoli brevettuali solo in francese, in inglese e in tedesco. Il Governo italiano, peraltro, ha presentato un ricorso di annullamento alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE) contro la decisione 2011/167/UE, che autorizza la cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria: ricorso nel quale – come affermato dal Presidente della XIV Commissione, Pescante, nella seduta dell’8 giugno – si fa un espresso riferimento al parere contrario della Camera del 15 dicembre 2010.

Dopo tali accadimenti la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento (COM (2011) 215 e 216 def.) volte, rispettivamente, ad attuare la cooperazione rafforzata per la creazione di una tutela brevettuale unitaria (cosiddetto «brevetto unico europeo») e per il relativo regime linguistico, fissando al 29 giugno 2011 il termine per far pervenire i pareri sul rispetto del principio di sussidiarietà.

L’esame di tali proposte è stato avviato e si è concluso nel medesimo giorno, l’8 giugno 2011, con l’approvazione del parere motivato sopra richiamato. Tuttavia, se, stando al diritto dell’Unione europea, il «parere motivato» può essere utilizzato soltanto per contestare violazioni del principio di sussidiarietà, il parere della XIV Commissione in esame, sebbene qualificato come «motivato», non contiene alcun riferimento a tale principio. I rilievi negativi attengono invece alla scelta della base giuridica da parte della Commissione europea, al merito della proposta e alla violazione del principio di proporzionalità.

Sulla valutazione della correttezza della base giuridica, che, secondo la XIV Commissione, è «propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo della sussidiarietà», la scelta dell’art. 118, comma 1, TFUE è errata. Infatti, tale articolo, che intende garantire attraverso la creazione di titoli europei «una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione europea», a giudizio della XIV Commissione, non può essere usato per regolare un brevetto comune soltanto a 25 Stati membri. L’esclusione, per quanto volontaria, di alcuni Stati, come è nella ratio di un regime di cooperazione rafforzata, non consente affatto una «protezione uniforme», ma un frazionamento dei regimi giuridici tra Stati partecipanti e quelli non partecipanti alla cooperazione rafforzata.

Secondo la Commissione Politiche dell’Unione europea, anzi, non sarebbe giuridicamente corretto compiere un controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte, perché queste ricadono in una materia di competenza esclusiva dell’Unione. Se, in base all’art. 118, comma 1, TFUE, si intende creare un brevetto unico europeo, allora la materia non rientra «nella disponibilità dei singoli Stati membri», che sono privi di qualsiasi competenza in proposito. Né, a parere della XIV Commissione, che si richiama alla giurisprudenza della Corte di giustizia, osterebbe alla qualificazione della competenza in materia come esclusiva il fatto che questa non sia contenuta nell’elenco di cui all’art. 3, par. 1, TFUE. Da ciò discende almeno una conseguenza ulteriore: se, come si ritiene, la materia è di competenza esclusiva, allora l’instaurazione di una cooperazione rafforzata è vietata, dato che l’art. 20, par. 1, TUE ammette tale tipo di cooperazione solo «nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione».

Sul merito delle proposte, la Commissione Politiche dell’Unione europea rileva che esse violano in ogni caso l’art. 326, comma 2, TFUE, il quale richiede come condizione per l’autorizzazione di una cooperazione rafforzata che questa non rechi pregiudizio al mercato interno, non determinando in particolar una distorsione della concorrenza. La concorrenza in tal caso sarebbe distorta, però, dalle proposte in esame, sia perché il regime di protezione della proprietà intellettuale si applica a 25 su 27 Stati membri, sia in quanto il regime linguistico previsto avvantaggia gli operatori economici dei Paesi di lingua francese, inglese o tedesca, a scapito degli altri.

Infine, con riferimento alla violazione del principio di proporzionalità, essa discenderebbe dal «sacrificio eccessivo della concorrenza» imposto dalle due proposte di regolamento a fronte di una semplificazione delle procedure e di un risparmio dei costi limitati. Questi obiettivi, per la XIV Commissione, sarebbero stati conseguiti, piuttosto, se si fosse deciso di prevedere un regime di traduzione basato sulla sola lingua inglese.

Decorsi 5 giorni dall’approvazione da parte della XIV Commissione, il parere è divenuto definitivo, giacché questo è il termine per la rimessione in Aula della questione, secondo la procedura sperimentale, ed è stato quindi trasmesso all’altro ramo del Parlamento, al Governo e alle istituzioni dell’Unione europea.

Alessandroa.baroni