a cura di Piero Gambale
Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 30 marzo 2011 l’onorevole Baldelli (PdL) chiede che venga posta in votazione una proposta di inversione dell’ordine del giorno, nel senso di porre al primo punto dello stesso il disegno di legge C. 3137 recante “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.
L’onorevole Franceschini (PD) ricorda che, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del regolamento della Camera all’opposizione è riservata obbligatoriamente una quota del calendario dei lavori e che la proposta di inversione dell’ordine del giorno è volta a posticipare l’esame di un provvedimento iscritto nel calendario dei lavori in applicazione della quota di argomenti riservati ai gruppi di opposizione, ai sensi del suddetto articolo 24, comma 3. Quindi è del tutto evidente – ad avviso dell’onorevole Franceschini – che, se l’opposizione ottiene l’inserimento in calendario di un provvedimento e, quando si sta per iniziare la trattazione di quel provvedimento, la maggioranza propone l’inversione dell’ordine del giorno o l’accantonamento, le garanzie di cui all’articolo 24, comma 3 vengono inficiate.
La Presidenza osserva che, come precisato dal Presidente della Camera nella seduta della Giunta per il Regolamento del 24 settembre 1998 e, successivamente, nella seduta dell’Assemblea del 29 settembre 1998, le richieste di inversione dell’ordine del giorno, al pari di tutti gli altri richiami sull’ordine dei lavori e, dunque, anche, ad esempio, delle richiesta di rinvio in Commissione, costituiscono «strumenti che non incidono sul provvedimento in discussione, ma solo sulla procedura per il suo esame». Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del regolamento della Camera la decisione sui suddetti richiami spetta al Presidente, il quale può chiamare l’Assemblea a pronunziarsi. La proponibilità e l’ammissibilità delle richieste di rinvio in Commissione e più in generale dei richiami sull’ordine dei lavori non possono dunque essere contestate neppure nei riguardi dei provvedimenti inseriti in calendario su richiesta dei gruppi di opposizione. Sulla base di questi elementi sono state nella prassi ammesse e votate diverse proposte sull’ordine dei lavori, tra cui richieste di rinvio in Commissione e richieste di rinvio del seguito dell’esame di progetti di legge “calendarizzati” in quota opposizione.