Quali sanzioni possono essere applicate nei riguardi di un parlamentare che sia anche membro del Governo?

15.05.2011

 

a cura di Piero Gambale

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 30 marzo 2011, il ministro della Difesa, onorevole La Russa, tiene un atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti della Presidenza. Investito della questione, il Collegio dei deputati Questori, dopo aver fermamente deplorato il comportamento del ministro La Russa, rileva l’assenza di precedenti relativi a sanzioni irrogate nei confronti di ministri per comportamenti tenuti in Aula e segnala l’esigenza di approfondire la questione, sotto il profilo regolamentare e costituzionale, tenuto conto della peculiare posizione ricoperta dai ministri nell’ordinamento.

La Giunta per il regolamento, nella seduta del 31 marzo 2011, evidenzia, al fine di rappresentare all’Ufficio di Presidenza un orientamento conclusivo sul punto, i seguenti aspetti: a) l’art. 64 Cost. prevede che “i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono”; b) è necessario verificare se la posizione di deputato possa essere distinta da quella di membro del Governo ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’articolo 60 del regolamento della Camera; c) nulla quaestio per l’applicazione di sanzioni non interdittive dei lavori parlamentari nei riguardi di componenti dell’Esecutivo, come già avvenuto nei confronti di alcuni sottosegretari di Stato; d) per quanto concerne l’applicazione di sanzioni che prevedano l’interdizione dai lavori parlamentari (60, comma 3, del regolamento della Camera) essa comporta che si attui la “scissione” di cui al punto b), eventualità già prevista, nei regolamenti parlamentari e nella prassi, quando si afferma che i ministri non possono partecipare come componenti delle commissioni ai lavori parlamentari (e per questo devono essere sostituiti ex art. 19, comma 3, del regolamento della Camera), che essi non fanno parte della Giunta delle elezioni (possono essere sostituiti su richiesta), infine che essi non hanno la possibilità di presentare progetti di legge nè atti di sindacato ispettivo; e) per altri profili dello status di deputato, la contestuale posizione di membro del Governo è invece irrilevante: si pensi al diritto di votare su materie sottratte all’indirizzo di Governo.

In conclusione, la Giunta per il regolamento ritiene che, ove si ipotizzi la possibilità di applicare ai deputati-membri del Governo una sanzione interdittiva dei lavori parlamentari, essa andrebbe necessariamente contemperata con il dettato dell’art. 64 Cost., e quindi investirebbe la sola partecipazione alle votazioni. Ciò consentirebbe anche di tenere conto di un’esigenza di carattere più generale: quella di osservare le regole poste a garanzia dell’ordinato svolgimento dei lavori parlamentari, che rischierebbero di essere violate se i deputati-membri del Governo potessero godere di uno statuto rafforzato sul piano parlamentare, una sorta di immunità nel linguaggio e nei comportamenti.

Al termine della seduta della Giunta per il regolamento, la Presidenza incarica gli onorevoli Gava (PdL) e Favia (IdV) di predisporre una proposta di modifica dell’articolo 60 del Regolamento.

Nel corso della seduta dell’Assemblea 5 aprile 2011, la Presidenza ricorda che l’Ufficio di Presidenza, nell’impossibilità di applicare, allo stato delle attuali previsioni regolamentari, ad un deputato membro del Governo le sanzioni stabilite dal regolamento che comportino l’interdizione di partecipare ai lavori parlamentari, ha espresso la più viva deplorazione per quanto accaduto e ha deliberato di indirizzare all’onorevole La Russa una lettera di censura, da inviare per conoscenza al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

 

Alessandroa.baroni