Corte costituzionale, 6 febbraio 2006 n. 49
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lombardia, Veneto, Umbria e Campania
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il ricorso ha ad oggetto la legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004 n. 23, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004 n. 53, della Regione Marche 29 ottobre 2004 n. 23, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004 n. 31, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004 n. 21, della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004 n. 21, della legge della Regione Campania 18 novembre 2004 n. 10. Tutte le disposizioni regionali impugnate hanno ad oggetto la disciplina del condono edilizio straordinario del 2003, e sono state emanate ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 33, del decreto-legge n. 269 del 2003.
Le censure sollevate dal ricorrente tendono a contestare alle disposizioni regionali impugnate:
1) il mancato rispetto del termine previsto per l’emanazione della legge regionale, di cui all’art. 32, comma 26, del decreto-legge n. 269 del 2003;
2) la riduzione dell’ambito della sanatoria straordinaria mediante l’esclusione dal condono sul versante amministrativo di talune tipologie di abusi edilizi, ovvero mediante la riduzione dei limiti quantitativi delle volumetrie condonabili, o ancora mediante l’introduzione, ai fini della condonabilità di taluni interventi, di ulteriori condizioni rispetto a quelle previste dalla normativa statale;
3) l’ampliamento degli interventi ammessi alla sanatoria amministrativa.
A detta del ricorrente, sarebbero violati numerosi articoli costituzionali, tra cui: l’art. 117 Cost, co. 2, lett. a) (per ciò che riguarda i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario); le competenze esclusive statali di cui all’at. 117, co. 2, lett. e), lett. s) e lett. l).; l’art. 117, co. 3 (competenza legislativa statale in tema di determinazione dei principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica»); l’art. 81 Cost.; l’art. 119 Cost. (per ciò che riguarda l’autonomia finanziaria statale sul lato delle entrate); l’art. 3 Cost., in relazione al principio di uguaglianza ed altre disposizioni costituzionali che costituiscono limite anche all’esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni, tra cui l’art. 42 Cost., l’art. 97 Cost. e il principio di autonomia degli enti locali.
Argomentazioni della Corte:
La Corte richiama preliminarmente i contenuti della precedente sent. n. 196 del 2004, che – considerata anche la tradizionale competenza comunale in materia di gestione dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio, ivi compreso l’ordinario e limitato potere di sanatoria edilizia, che rischierebbe di essere radicalmente vulnerata dall’imposizione di condoni straordinari uniformi – ha affermato che solo alcuni limitati contenuti di principio della legislazione sul condono edilizio possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali. Rimane esclusa, ovviamente, la disciplina dei profili penalistici (ivi compresa la collaborazione al procedimento delle amministrazioni comunali), integralmente sottratti al legislatore regionale.
In particolare, come precisato dalla successiva sent. n. 71 del 2005, deve essere riconosciuto alle Regioni il potere di modulare l’ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario.
Fatte tali premesse generali, in merito ai profili di censura di cui al punto 1), la Corte ha ritenuto non ammissibile una disciplina regionale in materia di condono adottata dopo il termine massimo fissato dal legislatore statale e ha conseguentemente ribadito che, in caso di ritardato o mancato intervento regionale, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell’art. 32 e dell’Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003.
Sui profili di censura di cui al punto 2), la Corte richiama i contenuti della sent. n. 196, sottolineando come tali disposizioni siano adottate nell’esercizio delle competenze legislative costituzionalmente riconosciute alle Regioni, sicché non può attribuirsi rilievo, ai fini dell’eventuale illegittimità costituzionale di tale intervento, agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare al gettito di entrate di spettanza dello Stato, né può lamentarsi una presunta violazione dell’art. 3 per la diversificazione delle discipline regionali, che come si è visto è ammessa dalla Costituzione.
In merito ai profili di censura di cui al punto 3), la Corte ribadisce che le Regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale e che, tra i principi fondamentali cui esse devono attenersi, vi è quello, a fini di certezza delle situazioni giuridiche, della previsione del titolo abilitativo in sanatoria al termine dello speciale procedimento disciplinato dalla normativa statale. Non spetta quindi alla legge regionale estendere la sanatoria straordinaria ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 ovvero non ottemperare ai limiti massimi ivi disciplinati.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, dell’art. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), dell’art. 4, dell’art. 6, commi 1, 2 e 5, e dell’art. 8, della legge della Regione Campania 18 novembre 2004 n. 10; dell’art. 26, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004 n. 23; dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004 n. 23, nella parte in cui non si conforma ai limiti massimi della sanatoria previsti dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.
Tutte le altre questioni di legittimità proposte sono dichiarate inammissibili o infondate.
Giurisprudenza richiamata:
– sul riparto di competenze statali e regionali in materia di condono edilizio straordinario: Corte costituzionale, sentt. n. 196 del 2004 e n. 70, 71 e 304 del 2005.