Corte Costituzionale, sentenza dell’19 maggio 2011, n. 170 – A proposito di legge regionali che conentono la proroga di contratti di collaborazione coordinata e continuativa

31.05.2011

Con due distinti ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo), e dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010), che ha sostituito il comma 1 del predetto art. 5 della legge abruzzese n. 24 del 2010.

La prima norma dispone che, al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere. La seconda, nel sostituire la prima, ne ha riprodotto il testo, aggiungendo un secondo periodo, secondo il quale le proroghe possono essere disposte anche più volte, purché siano necessarie alla definizione dei programmi di lavoro o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri le due norme impugnate violerebbero gli artt. 3 e 97, poiché si pongono in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, sussisterebbe contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile, perché le disposizioni regionali censurate consentono la generalizzata proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs.  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per il conferimento di tali incarichi.

Ad avviso della Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata: i contratti di collaborazione cui si riferisce la norma impugnata ineriscono a rapporti di lavoro autonomo e sono disciplinati dal diritto civile.

La Corte dichiara, pertanto, l’illegittimità dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con conseguente assorbimento degli altri profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente. E, per gli stessi motivi,  dichiara altresì l’incostituzionalità dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2010.

a cura di Giovanna Perniciaro