Corte costituzionale, 1 febbraio 2006 n. 31
Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Lombardia nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito ad una circolare dell’Agenzia del Demanio
Norme oggetto di ricorso e parametri di riferimento:
In attuazione dell’art. 5 bis del decreto legge n. 143 del 2003 (che individua i presupposti in base ai quali un privato può richiedere allo Stato la vendita di beni appartenenti al demanio statale al fine di accelerare la vendita di aree non più utilizzabili per finalità pubbliche originarie, causa l’esecuzione di opere sconfinate in terreno demaniale), la circolare dell’Agenzia del Demanio, Direz. Gen., del 23 settembre 2003, prot. 2003/35540/NOR disciplina il procedimento di cessione dei beni demaniali ai soggetti privati richiedenti senza prevedere l’intervento della Regione competente per territorio.
La Regione Lombardia ricorrente, nel sostenere che non spetta allo Stato procedere all’alienazione delle aree demaniali site nella Regione stessa secondo le procedure della predetta circolare, lamenta la violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 Cost.
Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva preliminarmente che il regime giuridico di un bene appartenente al demanio o al patrimonio statale è la risultante di un intreccio di potestà pubbliche, che sottendono altrettanti interessi meritevoli di tutela delle comunità amministrate; tale considerazione esclude che possa configurarsi una sdemanializzazione ope legis di aree non identificate dalle amministrazioni competenti o dal legislatore, ma individuate solo per la loro contiguità ad opere eseguite mediante sconfinamento su terreni demaniali.
In tal senso, relativamente al demanio idrico, lo stesso Accordo siglato il 20 giugno 2002 in sede di Conferenza unificata ha esplicitamente previsto che il provvedimento finale di sdemanializzazione possa essere assunto solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome. Il sopraggiungere del successivo art. 5 bis della legge n. 143 del 2003, che non prevede esplicitamente tale intesa, non può intendersi come modificazione dell’accordo citato, dal momento che solo in estreme ipotesi tale disposizione di legge potrebbe intendersi come deliberata ed unilaterale deroga dello Stato all’accordo con le autonomie locali.
La circolare dell’Agenzia del demanio oggetto di ricorso si discosta da questo quadro normativo favorevole a riconoscere alla Regione il compito di valutare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla sdemanializzazione delle aree.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara che non spetta allo Stato, e per esso all’Agenzia del demanio, escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento diretto all’alienazione di aree situate nel territorio della Regione e appartenenti al demanio idrico dello Stato, annullando conseguentemente la circolare dell’Agenzia del demanio oggetto di controversia.
Giurisprudenza richiamata:
– sulla circostanza per cui, fino all’attuazione dell’ultimo comma dell’art. 119, spettano allo Stato, e per esso all’Agenzia del demanio, la proprietà e disponibilità dei beni demaniali: Corte costituzionale, sent. n. 427 del 2004