Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, decisione 2 maggio 2011, n. 351
ESPROPRIAZIONE PER P.U. – INVALIDITA’ PROCEDURA – UTILIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE SENZA TITOLO – DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI – COMPRENDE L’AUTONOMA SORTE DI DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA.
L’utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), relativi alla necessaria integrità del ristori del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione
Il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’artico-lo 43 del testo unico (norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza C. Cost. 293/010) o quando, come nella specie, il privato “rinuncia” alla proprietà.
Il secondo danno riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.
Tale seconda voce di danno deve essere risarcita in modo pieno e completo, ma, ovviamente, senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni con il ristoro già insito nel risarcimento calcolato sulla perdita del bene, opportunamente rivalutato.