Segnalazione AGCM in tema di finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)

27.05.2011

A seguito di una denuncia, l’Autorità ha formulato alcune osservazioni in merito all’assegnazione annuale dei finanziamenti per progetti di ricerca di interesse nazionale (c.d. PRIN) da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerche (MIUR).

Al riguardo, occorre rilevare che  la disciplina vigente di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), ripresa nel bando PRIN da ultimo bandito (c.d. Bando PRIN 2009) dal MIUR con D.M. 19 marzo 2010, n. 51, riserva alle università e agli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR la possibilità di partecipare alle selezioni per l’assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca di interesse nazionale.

Diversamente, l’articolo 1 del D.M. n. 327/97, che disciplina l’erogazione dei finanziamenti per progetti di ricerca di interesse nazionale, e l’abrogato articolo 65 del D.P.R. n. 382/80, che aveva istituito tali finanziamenti, prevedevano che i finanziamenti per progetti di ricerca di interesse nazionale fossero destinati soltanto alle università.

L’Autorità ha osservato come  tale disciplina possa attribuire un vantaggio competitivo alle università ed enti di ricerca pubblici creando, in tal modo, un ingiustificato svantaggio per le organizzazioni private. In particolare, l’Antitrust ha rilevato che a livello comunitario il principio della neutralità tra imprese pubbliche e private è sancito dallo stesso Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che all’articolo 106, par. 1, afferma che “Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche … alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi”, non essendo quindi consentito introdurre vantaggi concorrenziali a favore dei soggetti rientranti nella sfera di controllo pubblico. Nello specifico settore della ricerca, tale principio è esplicitato chiarendo che alle “università ed enti pubblici di ricerca” sono assimilabili tutti gli organismi di ricerca senza finalità di lucro a prescindere dallo status giuridico. Infatti, “organismo di ricerca” è “un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti”.

L’Autorità ha, pertanto, auspicato una modifica della disciplina italiana nella parte in cui esclude gli enti di ricerca privati dai finanziamenti PRIN concessi dal MIUR, prevedendo che anche gli enti privati di ricerca possano partecipare alle gare per i finanziamenti c.d. PRIN.

a cura di Rocco Cifarelli


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