Continua l’applicazione giurisprudenziale della nuova disciplina, contenuta nell’art. 112, comma 4 del Codice del Processo Amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), riguardante il controverso rapporto tra azione risarcitoria e giudizio di ottemperanza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8142).
Spingendosi oltre il granitico orientamento giurisprudenziale che, in ossequio al principio del doppio grado di giudizio, ammetteva la proposizione in sede di ottemperanza esclusivamente dell’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione di un preesistente giudicato (la cui disciplina è oggi contenuta nell’art. 112, comma 3), il Codice consente di formulare per la prima volta dinnanzi al giudice dell’ottemperanza una domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica, a condizione che vengano rispettate sia le limitazioni di carattere sostanziale e temporale di cui all’art. 30, comma 5, sia che il relativo giudizio si svolga “nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”.
La sentenza pugliese si segnala, altresì, per gli importanti principi affermati in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, patito dal ricorrente a causa di un’azione amministrativa «pervicacemente e reiteratamente» illegittima, consistente nelle ingiustificate e ripetute esclusioni dello stesso dalla Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Bari. Qualunque pregiudizio di carattere non economico derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, è risarcibile – anche quando non sussiste un fatto-reato, né alcuna delle altre ipotesi previste dalla legge – a condizione che ricorrano gli estremi della rilevanza costituzionale dell’interesse leso, della gravità della lesione e della non futilità del danno (Cass. Civ., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972; da ultimo, Cass. Civ., S.U., 19 agosto 2009, n. 18356).
La relativa azione risarcitoria può essere esperita in via autonoma o congiuntamente ad altra azione in primo grado e, finanche, in sede di ottemperanza (sebbene nel caso di specie si tratti di un giudizio di esecuzione di una sentenza esecutiva, peraltro, appellata dalla parte resistente), non frapponendo, la lettera e la ratio dell’art. 112, comma 4, nessun ostacolo all’ammissibilità di siffatta opzione.
Nonostante il ricorso per l’ottemperanza venga dichiarato improcedibile, il Collegio pugliese accoglie la connessa domanda risarcitoria, formulata nei motivi aggiunti, e condanna la Regione Puglia al risarcimento sia del danno patrimoniale subito dal ricorrente a causa dell’ingiustificato demansionamento, sia di quello non patrimoniale consistente nella lesione all’immagine, nel discredito sul piano sociale e su quello della carriera.
La pronuncia in rassegna costituisce un chiaro segnale della lenta, ma inesorabile trasformazione che ha investito il processo amministrativo, culminata con l’adozione e l’entrata in vigore del Codice.