Sulla disciplina e sul funzionamento del servizio di distribuzione energetica a livello regionale e locale

28.06.2006

Corte costituzionale, 28 giugno 2006 n. 248

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Toscana

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, che disciplina le attività regionali concernenti il settore energetico in relazione a quanto stabilito a livello statale della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico.
In particolare, vengono in rilievo le censure riferite alle seguenti disposizioni:
– l’art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, che consente alle “amministrazioni competenti” di sovrapporre alle concessioni di distribuzione contratti di servizio con i concessionari del servizio di approvvigionamento e distribuzione dell’energia, ovvero di procedere direttamente all’erogazione del servizio; a detta del ricorrente, tale disposizione lederebbe il principio per cui la distribuzione dell’energia elettrica ha carattere nazionale ed è unica per ciascun Comune;
– l’art. 29, che consente di incidere sul regime delle concessioni di distribuzione di energia in essere, per lesione del principio del carattere nazionale della concessione di distribuzione dell’energia di cui alla legge n. 239 del 2004;
– l’art. 33, che prevede una competenza regionale e locale sui reclami dei consumatori, per violazione dell’art. 117, co. 1, 2 lett. e) e 3 Cost.;
– l’art. 38, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione sanatoria sulle linee ed impianti elettrici di minori dimensioni, perché lesivo della competenza del Ministro delle attività produttive (prevista dalla legislazione statale vigente) sul rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto;
– l’art. 3, che, nel ripartire le competenze ivi previste tra Regioni ed Enti locali, rinvia alle funzioni regolate dalle distinte disposizioni della stessa legge oggetto di ricorso.

Argomentazioni della Corte:
In relazione alla censura di cui all’art. 28 Cost., la Corte osserva come la disposizione impugnata, consentendo alle amministrazioni locali di disciplinare in forma esclusiva il servizio di distribuzione energetica mediante il contratto di servizio – che verrebbe così a sostituire la concessione – lederebbe il principio generale espresso dalla legge n. 239 del 2004 per cui l’attività distributiva dell’energia è attribuita in concessione, previa intesa con la Conferenza unificata. Nessun profilo di illeggimità sarebbe invece ravvisabile per la parte della disciplina impugnata che si riferisce all’attività di approvvigionamento dell’energia.
Per quanto riferito all’art. 29 Cost., la Corte afferma che deve ritenersi precluso alla normativa regionale di incidere sul regime delle concessioni statali di distribuzione già rilasciate, contraddicendo il principio fondamentale sancito dalla legge statale (e su cui già si è espressa la Corte nella sent. n. 383 del 2005) per cui, in via transitoria, sono fatti salvi i titoli concessori in essere, fermo restando il potere del Ministero delle attività produttive di procedere ad eventuali revisioni di tali convenzioni.
In ordine all’art. 33, la Corte osserva come la norma impugnata (che si limita a prevedere che Regioni ed Enti locali possono valutare eventuali segnalazioni e reclami dei consumatori, delle imprese o delle parti sociali) non possa configurare, come sostenuto dal ricorrente, una lesione o riduzione delle attribuzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
Sull’art. 38, la Corte evidenzia che la disposizione in titolo deve essere intesa come riferita esclusivamente agli elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale: se, pertanto, non può spettare alla Regione alcun potere di autorizzazione in sanatoria riferito agli elettrodotti della rete nazionale, nulla esclude che tale potere possa essere esercitato in relazione alle linee elettriche di minori dimensioni, come tali non incluse in tale rete.
In relazione all’art. 3, infine, la Corte evidenzia che tale norma ha un carattere meramente ricognitivo del riparto di competenze tra funzioni regionali e degli enti locali, non già un autonomo contenuto lesivo dei principi costituzionali in materia.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi 1, 3,4 e 5 (limitatamente ai servizi di distribuzione dell’energia) e dell’art. 29 della legge della Regione Toscana n. 39 del 2005. Sono viceversa giudicate non fondate le questioni riferite agli artt. 3, 33 e 38 della medesima legge.

Giurisprudenza richiamata:
– sui rilievi di costituzionalità sollevati dalla Regione Toscana in relazione alla legge statale n. 239 del 2004, di riordino del settore energetico: Corte costituzionale, sent. n. 383 del 2005

a cura di Elena Griglio