Sentenza TAR Sicilia – Palermo, sez. III, 25 marzo 2011, n. 565
INSEDIAMENTI COMMERCIALI E PRODUTTIVI – DISTRIBUZIONE CARBURANTI – ART. 83-BIS, CO. 17 E 18, D.L. N. 112/08 – SUPERAMENTO VINCOLI CON FINALITA’ COMEMERCIALI ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CARBURANTI – DIRETTA APPLICABILITA’ IN AMBITO REGIONALE – INCIDENZA SU DISCIPLINA URBANISTICA – NON SUSSISTE.
In tema di liberalizzazione dell’accesso all’attività di distribuzione carburanti , le norme di cui al comma 17 dell’art. 83-bis d.l. 112/2008, essendo dettate in diretta applicazione di precetti di derivazione comunitaria ed espressamente qualificate come principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, trovano diretta applicazione negli ordinamenti regionali.
Esse, tuttavia, hanno riguardo solo a restrizioni e vincoli “con finalità commerciali”, direttamente incidenti in senso limitativo sulla libertà di concorrenza, ma non anche sulla disciplina urbanistica che può legittimamente influenzare l’allocazione sul territorio delle diverse destinazioni d’uso, incidendo anche sulla realizzabilità degli impianti carburante. Ciò che, del resto, è evidenziato anche dal comma 21 dello stesso art. 83-bis, che demanda alle regioni e alle province autonome di promuovere, nell’abito dei propri poteri di programmazione del territorio, il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 “e dalla disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza”.
(fattispecie relativa al limite massimo di superficie degli impianti di distribuzione carburanti ricadenti su aree pubbliche o destinate a pubblici servizi, fissato dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale)