Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’8 aprile 2010, ha sollevato, in riferimento all’art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 8, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui dispone che “gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto di fiducia”.
La Corte costituzionale distingue tre profili nel meccanismo di spoils system oggetto del ricorso:
– sotto il profilo oggettivo tale meccanismo riguarda i titolari di tutti gli incarichi previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, compresi gli incarichi di livello dirigenziale generale;
– sotto il profilo soggettivo, la disposizione si applica agli incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001;
– sotto il profilo dell’efficacia nel tempo, opera a regime, essendo destinato a trovare applicazione in occasione di ogni futuro avvicendamento di governo.
Quanto al profilo oggettivo, la Corte ha più volte affermato l’illegittimità costituzionale di meccanismi di spoils system riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di compiti di gestione, ossia di funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico (come è il caso della disposizione impugnata).
Sotto il profilo delle caratteristiche del soggetto cui l’incarico viene conferito, la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 161, del d.l. n. 262 del 2006, nella parte in cui si applicava agli incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001. Di per sé, la natura esterna dell’incarico non costituisce un elemento in grado di diversificare in senso fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale.
Sotto il profilo dell’efficacia nel tempo, la disposizione non ha carattere transitorio e non opera una tantum, piuttosto introduce un meccanismo di spoils system a regime, che a maggior ragione deve ritenersi illegittimo perché consente di replicare simile meccanismo per un numero indeterminato di occasioni.
La Corte costituzionale dichiara pertanto l’illegittimità dell’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto di fiducia.