Corte costituzionale, 25 febbraio 2011, n. 61
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Campania
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Sono impugnate numerose disposizioni della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, recante «Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania» che prevedono, tra i propri principi e finalità, quello di garantire alle persone straniere presenti sul territorio campano pari opportunità di accesso ai servizi al fine di promuovere l’integrazione sociale, economica e culturale. Secondo il ricorrente, tali interventi, essendo inequivocabilmente rivolti anche agli stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno, si porrebbero in contrasto con le competenze esclusive statali di cui all’art. 117, co. 2, lett. a), b), h) ed l) e con i principi fondamentali stabiliti, in particolare, dagli artt. 3, co. 5 e 40, comma 1-bis della legge n. 286 del 1998 (testo unico cd. “Bossi-Fini”).
Argomentazioni della Corte:
La Corte rigetta tutte le censure del ricorrente, evidenziando come la supposta estensione delle norme regionali sull’accesso ai servizi sociali, culturali, formativi, etc. anche agli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno (su cui si basa il ricorso statale) sia in parte non fondata, in parte coerente con i principi costituzionali in materia, come interpretati dalla stessa Corte costituzionale.
Preliminarmente, la Corte osserva come la predisposizione da parte della Regione di sistemi di tutela e promozione volti ad assicurare l’opportunità per le persone straniere presenti in Campania di accedere a servizi (come quello allo studio, alla formazione professionale, all’assistenza sociale e alla salute) non incida sulla politica di regolamentazione dell’immigrazione o sulla disciplina della posizione giuridica dello straniero presente sul territorio nazionale (come tale di competenza statale), avendo di mira solo la tutela di diritti fondamentali.
Da tale premessa deriva che è legittima la scelta effettuata dalla Regione Campania di estendere anche gli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno i seguenti servizi:
a) il servizio di accoglienza temporanea nei confronti di tutti gli stranieri presenti sul territorio e privi di una sistemazione alloggiativa, realizzato attraverso l’intervento dei centri di accoglienza (art. 17, co. 2);
b) i servizi sanitari di cui all’art. 34 del t.u. Bossi-Fini, prevedendo la promozione delle misura organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale (già nella sent. n. 269 del 2010 la Corte aveva evidenziato come esista un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto alla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, come tale garantito anche agli stranieri, indipendentemente dalla loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato);
Per quanto riguarda l’accesso alle provvidenze e alle prestazioni, anche economiche, erogate dalla Regione, la Corte ha confermato la sua giurisprudenza pregressa in materia; ne deriva che, se l’art. 41 del t.u. Bossi -Fini limita l’assegno sociale e le provvidenze economiche relative ai servizi sociali agli stranieri titolari di carta di soggiorno, appare manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus (quali, in particolare, l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e l’assegno mensile di invalidità) al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, di particolari requisiti qualificanti per ottenere la carta o il permesso di soggiorno.
Infine, la Corte, con alcune argomentazioni interpretative di rigetto, osserva che le seguenti disposizioni regionali devono essere intese come non riferite agli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno:
a) la disciplina (ex art. 17, comma 5) che prevede che le persone straniere, al pari dei cittadini italiani, siano assegnatarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione;
b) la disciplina (art. 20, comma 1) che consente l’accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionali alle persone straniere.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara in parte infondate ed in parte inammissibili le censure sollevate dal ricorrente.