La Corte Costituzionale con la sentenza n.127/2011 ha ribadito l’inderogabilità del concorso per accedere a posti di lavoro nel settore pubblico, richiamando, in tal modo, ancora una volta, il vincolo concorsuale per tutti i comparti pubblici, scuola e precari compresi.
La pronuncia della Consulta, su ricorso del Presidente del Consiglio, ha dichiarato l’illegittimità di una disposizione della legge n. 5/2010 della Regione Puglia che prevedeva l’immissione in ruolo, dopo un certo periodo di tempo, dei dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, assunti a seguito di selezione pubblica. Per la Consulta, che più volte aveva bocciato il criterio della selezione pubblica in quanto esso è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale, è indispensabile il concorso per accedere a posti pubblici nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione. È bene ricordare che l’art. 97 della Costituzione prevede espressamente che “Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Il vincolo del concorso vale ovviamente anche per la scuola dove, ad esempio, diversi precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, destinati prima o poi all’immissione in ruolo, dispongono soltanto dell’abilitazione ma non di un concorso superato. Il rispetto dell’art. 97 è anche da considerare nei diversi progetti di legge in cantiere (album regionali, stabilizzazione dei precari delle graduatorie, ecc.).
La sentenza 127 del 2011
La Corte costituzionale sull'inderogabilità dei concorsi
20.05.2011