Le espressioni « sconvenienti » non sono coperte dalla garanzia dell’insindacabilità parlamentare

28.06.2006

Corte costituzionale, 28 giugno 2006 n. 249
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (Corte d’appello di Milano c. Camera dei deputati)

Norme impugnate e parametri di riferimenti:

La Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall’Assemblea in data 23 gennaio 2002, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali l’on. Umberto Bossi è stato ritenuto, dal Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, colpevole del reato previsto dall’art. 292 del codice penale, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma Cost.
A dire della ricorrente, non vi sarebbe la possibilità di ricondurre le predette espressioni alla previsione dell’art. 68, primo comma, Cost. in quanto la prerogativa parlamentare non può essere estesa sino a comprendere gli insulti.

Argomentazioni della Corte:

La Corte asserisce che le espressioni utilizzate dall’on. Bossi non trovano corrispondenza in alcun atto o intervento parlamentare dello stesso deputato; oltretutto essa chiarisce che la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia ed attività tipicamente parlamentari, nonché il controllo sulla sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, devono essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre « sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari ».
Da ultimo, la Consulta precisa che i regolamenti parlamentari negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni «sconvenienti»; a maggior ragione, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, prima comma, della Costituzione; annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 2002.

Giurisprudenza richiamata:

– sull’utilizzazione dell’ordinanza – quale atto introduttivo – da parte dell’autorità giudiziaria nei conflitti contro le Camere: Corte cost., sentt. 193 del 2005 e 298 del 2004;
– sull’irrilevanza degli atti di altri parlamentari nella verifica del nesso funzionale e nel controllo sulla « corrispondenza sostanziale »: Corte cost., sentt. 146 del 2005 e 347 del 2004.

a cura di Valerio Tallini