Di quali poteri gode il Presidente del Senato per risolvere un contrasto logico-normativo riscontrabile in un disegno di legge approvato dalla Camera?

28.05.2011

A cura di Piero Gambale

 La Giunta per il regolamento del Senato, nella seduta del 21 dicembre 2010, ha affrontato, dietro richiesta avanzata in Aula in quello stesso giorno dalla senatrice Finocchiaro (PD), la questione dei poteri spettanti al Presidente del Senato ove si riscontri un contrasto logico-normativo nell’ambito del testo di un disegno di legge già approvato dall’altro ramo del Parlamento e sul quale il Senato si accinge a deliberare l’approvazione definitiva. Nel disegno di legge in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (A.S. 1905-B), infatti, è disposta, agli artt. 6, comma 5, e 29, comma 11, lettera c), la modifica e l’abrogazione espressa della stessa previsione normativa, ossia dell’articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005.

Il Presidente del Senato, in premessa, ritiene che si debba partire dai seguenti punti fermi: a) la Presidenza non può “stralciare” le disposizioni in questione in considerazione dell’eccezionalità di tale istituto, mai ammesso in relazione all’articolato trasmesso dalla Camera dei deputati;  b) né può dichiarare l’inammissibilità di talune disposizioni, perché anche queste ipotesi sono ritenute del tutto eccezionali (articolo 126-bis, comma 2-quater, per i disegni di legge collegati; articolo 144-bis, comma 4, per il disegno di legge comunitaria) e c) anche la dichiarazione d’ufficio di preclusione prevista a norma dell’articolo 97, c. 2 r.S. non può operare tra gli articoli del disegno di legge, riguardando soltanto ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con precedenti deliberazioni del Senato.

In chiusura di tale premessa, la Presidenza ricorda che, nell’impossibilità di modificare il testo e rinviarlo all’altra Camera, il Governo si è talvolta riservato di intervenire con un provvedimento successivo e richiama, ad esempio, la vicenda del cosiddetto “emendamento Fuda” nell’esame della legge finanziaria per l’anno 2007.

Dopo una serie di interventi di senatori dell’opposizione e della maggioranza, i primi volti a richiamare come norme di “chiusura” l’art. 8 r.S. (Ceccanti, PD) o l’art. 100 c.5, r.S (Della Monica, PD), i secondi a sottolineare, da un lato, l’inapplicabilità dell’art. 97, r.S. (Caruso, PdL) dall’altro l’applicabilità dell’art. 103 r.S. in tema di coordinamento formale (Caruso, PdL; Divina LnP), la Presidenza illustra una proposta di parere nella quale si evidenzia come il Presidente d’Assemblea non disponga di implied powers per risolvere la questione che si è richiamata, se si esclude l’opzione prevista dall’art. 103 r.S. sulle modificazioni di coordinamento da richiedersi prima della votazione finale e da assumersi con apposita deliberazione d’Assemblea. La proposta di parere viene approvata dalla Giunta a maggioranza dei presenti.

 

 

Alessandroa.baroni