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In quali casi il Presidente del Senato può annullare le votazioni svoltesi in Assemblea, il cui esito è stato proclamato dal vicepresidente di turno?

28.05.2011

 

A cura di Piero Gambale

 Nel corso della seduta pomeridiana del Senato del 21 dicembre 2010, durante l’esame del disegno di legge in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (A.S. 1905-B), la vicepresidente Mauro decide di non accogliere le richieste, formulate da diversi senatori dei gruppi di opposizione, volte a segnalare un’incongruenza nel testo del disegno di legge come approvato dalla Camera (riconosciuta anche dal rappresentante del Governo, il sottosegretario Pizza, il quale parla di “errore materiale” che sarà corretto in occasione del decreto-legge “mille proroghe”) e a richiedere, sul punto, la convocazione della Giunta per il regolamento, in quanto ritiene che in tal caso non sussista il rischio di violazione del divieto di porre in votazione proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato. Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti riferiti alla prima delle disposizioni del disegno di legge che vengono in rilievo e, a sorpresa, alcuni di essi (4 su 14) risultano approvati.

Dopo la sospensione della seduta, il Presidente del Senato comunica la propria decisione – anticipata in una serie di riunioni informali ai capigruppo di maggioranza e opposizione – di annullare le votazioni e di procedere alla loro rinnovazione, ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento, che recita “In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l’immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico”. Questo in quanto l’Assemblea “ha vissuto un momento di caos e confusione tale da non consentire ai senatori di capire cosa si stava votando e – probabilmente – da arrecare anche alla Presidenza momenti di tensione sul risultato delle votazioni”. Inoltre, il Presidente dichiara di aver assunto tale decisione “prima ancora di conoscere quella che sarebbe stata una contestazione successiva dell’opposizione sulla presunta dichiarazione dell’avvenuta approvazione di alcuni emendamenti da parte della Vice Presidente di turno”. Il Presidente, infine, segnala come vi sia una continuità di fatto tra il momento in cui le votazioni sono avvenute e quello in cui la Presidenza ha annunciato la decisione di annullarle, visto che nel frattempo i lavori dell’Assemblea erano stati sospesi (per un’ora e 50 minuti): ben diverso sarebbe stato il caso in cui la decisione fosse stata assunta nel corso di una seduta successiva. A tal fine, il Presidente richiama un precedente della Camera, in cui il Presidente Fini non ha potuto procedere alla rinnovazione di votazioni contestate perché la seduta era diversa e si sarebbe dovuto rinnovare, o procedere alla rinnovata votazione, in una seduta diversa da quella in cui si era effettuata la votazione oggetto di contestazione (cfr. Spetta in via esclusiva al Presidente di turno l’apprezzamento delle circostanze che possono giustificare l’annullamento e la ripetizione di una votazione dell’Assemblea?, in questa Rivista, 10 settembre 2010).

 

 

Alessandroa.baroni