Sentenza TAR Lombardia – Milano, sez. II, 14 marzo 2011, n. 729
EDILIZIA E URBANISTICA – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA – NATURA ED EFFICACIA – ESCLUSIVAMENTE DICHIARATIVA – CONSEGUENZE.
il certificato di destinazione urbanistica (di cui ai commi 2° e seguenti dell’art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia), in quanto atto di certificazione redatto da un pubblico ufficiale, ha natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, che discendono in realtà da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Difettando, pertanto, di efficacia provvedimentale, esso non può formare oggetto di autonoma impugnativa giurisdizionale, dovendo gli eventuali errori essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica.