Corte costituzionale, 9 febbraio 2011, n. 37 – La Corte dei conti non è "giudice a quo" nell'esercizio del controllo "collaborativo" sulla gestione

01.05.2011

Corte costituzionale, 9 febbraio 2011, n. 37

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato dalla Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia

 

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Nel procedimento di controllo del Comune di Pessano con Bornago, ai fini della verifica del patto di stabilità interno dei comuni della Provincia di Milano, la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 681 e 683 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui prevedono che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2007 gli enti territoriali devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa pari a quello medio di riferimento negli anni 2003-2005, calcolato secondo le procedure indicate nei medesimi commi. Le disposizioni denunciate violerebbero, in particolare, gli articoli 5, 81, 97, 114, 117 e 119 della Costituzione.

Argomentazioni della Corte:

La Corte non entra nel merito della questione di legittimità costituzionale, ma la giudica inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente a sollevarla. Vi sono, infatti, due sole ipotesi in cui la Corte dei conti, nell’esercizio della sua funzione di controllo, è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale innanzi alla Corte: il giudizio di parificazione del bilancio dello Stato e il controllo preventivo di legittimità.

Nel caso in esame, invece, il contesto normativo in cui opera la Sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei conti è quella dell’art. 1, commi 166-169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: tali disposizioni prevedono che gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo. Nel caso in cui le sezioni regionali di controllo accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive.

Già in precedenza la Corte aveva avuto modo di chiarire che le suddette disposizioni introducono un nuovo tipo di controllo della Corte dei conti finalizzato ad assicurare l’unità economica della Repubblica e il coordinamento della finanza pubblica, che assume i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto, in un’ottica collaborativa.

 

Decisione della Corte:

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Giurisprudenza richiamata:

Sulla natura del controllo affidato alla Corte dei conti dall’art. 1, commi 166-169 della legge n. 266/2005: Corte cost., sent. n. 179 del 2007

Elena Griglio