Corte costituzionale, 9 febbraio 2011, n. 35 – Sui limiti del legislatore regionale nella disciplina della materia "polizia locale e sicurezza urbana"

01.05.2011

Corte costituzionale, 9 febbraio 2011, n. 35

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sollevato dallo Stato avverso la Regione Basilicata

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha impugnato plurime disposizioni della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41, recante norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana, per violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e ordinamento civile (art. 117, co. 2, lett. h) e l).

Argomentazioni della Corte:

Una prima censura riguarda l’art. 4, comma2, lett. c) della legge lucana, che stabilisce che gli appartenenti alla polizia locale di Comuni e Province esercitano “funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell’Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell’art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale”. Secondo la Corte, la censura è fondata, in quanto è precluso la disciplina delle funzioni della polizia giudiziaria che, a norma dell’art. 5 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale rientra nella competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. l) e quindi esclude qualsiasi intervento del legislatore regionale.

Una seconda censura è quella relativa all’art. 4, co. 2 lett. q) e co. 4, che consente agli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province di esercitare attività di concorso alla tutela della sicurezza pubblica anche al di fuori del rispettivo territorio di competenza; tale intervento “extra-territoriale” avviene sulla base di intese di collaborazione tra reparti di diversi Comuni che possono essere raggiunte solo previo parere favorevole del Comandante del Corpo o Servizio, inviando comunicazione al Prefetto allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza in servizio armato. Anche in questo caso, la censura è ritenuta fondata dalla Corte, in quanto la finalizzazione dell’attività al concorso alla tutela della sicurezza pubblica e alla salvaguardia della vita delle persone consente inequivocabilmente di iscrivere la disciplina de qua nell’ambito della materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale.

Inammissibile, invece, è stata giudicata la censura relativa all’art. 19, con l’Allegato A, 20, 21, con l’Allegato E, e 22, con l’Allegato D, della legge regionale impugnata che, nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale, avrebbero adottato colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato. Secondo la Corte, la questione è inammissibile, perché formulata in termini contraddittori e perché in ogni caso risulta fondata sul mero contrasto tra l’esercizio della potestà legislativa regionale e un precetto posto dalla legge statale.

Infine, la censura relativa all’art. 26 della legge regionale – la quale stabilisce che la polizia locale disporrà di un numero telefonico unico, a 3 o 4 cifre, per il pronto intervento – è stata giudicata infondata: la direttiva 2002/227Ce, recepita con d.lgs.  1° agosto 2003, n. 259, si limita, infatti, ad imporre agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza 112, senza tuttavia escludere che siano attivati a livello nazionale o locale altri numeri per le emergenze.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera c) e dell’art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana), nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato. Le altre questioni sono giudicate in parte infondate ed in parte inammissibili.  

Giurisprudenza richiamata:

–          Sull’ampiezza della competenza legislativa statale in materia di disciplina delle funzioni e dei ruoli della polizia giudiziaria: Corte cost., sent. n. 167 del 2010;

–          Sul concetto di “sicurezza urbana”: Corte cost., sent. n. 129 del 2009;

–          Sul concetto di “ordine pubblico e sicurezza”: Corte cost., sent. n. 196 del 2009, n. 226 e 274 del 2010

Elena Griglio