Sentenza TAR dell’Umbria, Sez. I, 20 gennaio 2011, n. 16
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI – MISURE DI TUTELA INDIRETTA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI (ART. 45 D.LGS. N. 42/2004) – MANCATA NOTIFICA AL PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI INTERESSATI – INEFFICACIA – ESCLUSIONE
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI – MISURE DI TUTELA INDIRETTA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI (ART. 45 D.LGS. N. 42/2004) – ESTENSIONE – COMMISURATA ALLA CORNICE AMBIENTALE DEI BENI DA TUTELARE – SINDACABILITA’ – ESCLUSIONE – FATTISPECIE.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, la previsione di cui all’art. 47, 1 comma, D.lgs. n. 42/2004, che dispone la previa notifica del provvedimento contenente prescrizioni di tutela indiretta al proprietario interessato, non vale a sancire il carattere recettizio del provvedimento stesso, con la conseguenza che la sua comunicazione non ne assurge a condizione di efficacia.
In ogni caso, la mancata notificazione di un atto amministrativo al suo destinatario non incide sull’esistenza o validità dello stesso, con la conseguenza che non può essere considerato nullo od illegittimo per il solo fatto della mancata comunicazione da parte dell’Autorità emanante.
A differenza del vincolo diretto, che riguarda esclusivamente e spcificamente il bene culturale, il vincolo indiretto si caratterizza per coinvolgere l’ambito costituente la “fascia di rispetto”, che non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla consistenza della c.d. “cornice ambientale”; ciò comporta che il vincolo indiretto ben può essere imposto sull’area che si trova in vista od in prossimità del bene culturale, non essendo tale aspetto, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, suscettibile di censura giurisdizionale, salve l’ipotesi in cui possano ravvisarsi macroscopiche incongruenze e illogicità.