La Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.
Pertanto a seguito di ricorso al Tar Lazio, da parte di una O.S. la Consulta ha dichiarato illegittima la norma contenuta nella legge salva-precari, censurando l’accodamento e salvando “il pettine”, cioè l’inserimento con il punteggio posseduto. A questo punto si apre una delicata questione sulla validità delle nomine conferite secondo il criterio censurato.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato che adotterà i provvedimenti necessari per garantire l’ordinario funzionamento della scuola e per offrire in ogni caso le maggiori occasioni di impiego ai docenti per evitare che il ripristino della normativa previgente (legge 296/2006), determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale, comporti un congelamento delle occasioni di lavoro alle sole graduatorie provinciali di appartenenza e l’insorgere di nuovo precariato.
La sentenza