E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini, il regolamento che provvede ad attuare la legge di riforma dell’università del 30 dicembre 2010, relativamente all’abilitazione scientifica nazionale e alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica, necessaria per accedere alla prima e seconda fascia dei professori universitari.
In particolare, il regolamento disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione per ciascun settore concorsuale e tabilisce che la durata dell’abilitazione è di quattro anni: il suo mancato conseguimento preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione nel biennio successivo per la medesima fascia o per la fascia superiore (art. 3).
La disciplina che definisce i criteri di valutazione, che saranno adottati dalle commissioni nazionali, è rimessa ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro, che potrà prevedere un numero massimo (comunque non inferiore a dodici) di pubblicazioni scientifiche da presentare per conseguire l’abilitazione.
L’adeguatezza e la congruità dei criteri sarà sottoposta a verifica quinquennale, sulla base dei pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) (art. 4).
È poi previsto che le procedure di abilitazione si svolgano presso università individuate per sorteggio da una lista (formata dal Ministero e aggiornata ogni due anni) di università ritenute idonee, che provvederanno ad assicurare le strutture ed il supporto per l’espletamento delle procedure; per ciascuna procedura l’università nomina un responsabile dei procedimenti che ne assicura il regolare svolgimento.
Quanto alla formazione delle commissioni, di durata biennale, il regolamento disciplina dettagliatamente le modalità di presentazione degli aspiranti commissari nazionali, che in ogni caso sono tenuti al rispetto dei criteri e dei parametri di qualificazione richiesti per i candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori e si dispone che sia possibile, per motivate esigenze relative alla formazione della commissione, procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso la medesima università (art. 6).
Nelle operazioni di sorteggio è assicurata, fra l’altro, la presenza in ciascuna commissione di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari (art. 7).
Il regolamento stabilisce anche che ciascuna commissione, dopo aver eletto tra i propri componenti il presidente e il segretario, acceda per via telematica alla lista delle domande, all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa documentazione, presentati dai candidati; attribuisce poi l’abilitazione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti, con motivato giudizio, fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività svolte di ricerca e sviluppo (art. 8).
Infine, sono previste alcune disposizioni transitorie per la prima applicazione del testo normativo (art. 9).