Sentenza TAR Veneto, sez. II, 11.01.2011, n. 15
EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE – SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL PIANO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 21-QUATER, 2° CO., L.N. 241/1990 – ESTESA A PARTI SIGNIFICATIVE DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO – INCOMPATIBILITA’ CON L’OGGETTO E LA FUNZIONE DELLA PIANIFICAZIONE – ILLEGITTIMITA’.
Sebbene la disposizione di cui al 2° comma dell’art. 21-quater della L.n. 241/1990, nell’attribuire all’Amministrazione il potere di sospendere l’efficacia del provvedimento amministrativo non ne specifichi limiti particolari, quando invece è riferita agli atti di pianificazione urbanistica comunale, incontra i limiti legati alla necessità che il territorio comunale, fatte salve limitate eccezioni, debba essere costantemente retto da una disciplina urbanistica generale compiuta e coerente. E’ pertanto compatibile con l’oggetto e la funzione del piano soltanto la sospensione di singole previsioni, relative ad ambiti affatto circoscritti e giustificata da contingenze del tutto peculiari, specificamente evidenziate e giustificate dall’Amministrazione pianificatrice.