Consiglio di Stato, sez. VI, 19.01.2011, n. 371
EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA – PRESCRIZIONI DI TUTELA CONSERVATIVA – PRESCINDONO DA VALUTAZIONI SUL DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI – ATTENGONO INVECE A VALUTAZIONI DELLE TIPLOGIE D’INTERVENTO E ALLA LORO INCIDENZA QUALITATIVA.
Per ciò che attiene all’uso, cioè alla trasformazione del territorio, il Piano paesistico ha la sua funzione precipua nell’individuare in negativo gli interventi che, per l’inconciliabilità con il contesto, sono in posizione di incompatibilità assoluta con i valori salvaguardati dal vincolo; e per questi introduce un regime di immodificabilità per zone, o per categorie di opere reputate comunque incompatibili con i valori protetti, dunque non realizzabili.
Vincoli di portata conservativa assoluta possono prescindere dalla consistenza volumetrica delle opere, con ciò essendo in linea con il tipo di prescrizione proprio di un piano paesistico: il quale, a differenza di uno strumento urbanistico, non è volto al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex ante della loro tipologia ed incidenza qualitativa. Il piano paesistico territoriale del resto – avendo una funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela – non può essere subordinato a scelte di tipo urbanistico, per loro natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale.