L’efficacia di un emendamento votato da un ramo del Parlamento può essere subordinata all’approvazione definitiva della legge di stabilità?

24.05.2011

a cura di Piero Gambale

 Nel corso della seduta dell’Assemblea della Camera del 25 novembre 2010, durante l’esame del disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università (A.C. 3687), gli onorevoli Buttiglione (Udc) e Quartiani (PD) segnalano che l’emendamento 25.507 della Commissione, aggiungendo un articolo 7-bis, che prevede una serie di stanziamenti per la chiamata di professori di seconda fascia, sia condizionato dalla futura approvazione della legge di stabilità per il 2011 da parte del Senato. Entrambi i deputati sottolineano quindi come non sia possibile proseguire nell’esame del provvedimento in questione, dal momento la Costituzione non prevede che la Camera possa delegare al Senato la propria sovranità e la propria responsabilità verso gli equilibri complessivi del bilancio dello Stato.

Il vicepresidente Bindi, dopo aver sottolineato che in tal caso non si pone un problema di violazione dell’articolo 81 della Costituzione, perché non esso comporta un ulteriore onere, ma destina risorse che sono stanziate nel disegno di legge di stabilità proprio in funzione dell’applicazione del disegno di legge sull’università, evidenzia che, se il disegno di legge di stabilità non venisse approvato, questa disposizione sarebbe una norma che non ha effetto: il che, però, ad avviso della vicepresidente, non riguarda lo svolgimento dei lavori, ma costituisce unicamente un “punto politico”.

 

Alessandroa.baroni