Legittimi i finanziamenti statali per la realizzazione di progetti sperimentali a favore di persone con handicap

16.06.2006

Corte costituzionale, 16 giugno 2006 n. 235

Giudizi per conflitto di attribuzioni promossi dalle Regioni Veneto e Valle d’Aosta nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri

Motivi del ricorso:
Le Regioni hanno promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiarando che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanare la direttiva 23 settembre 2003, recante disciplina dei criteri delle modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali a favore di persone con handicap.
A detta delle ricorrenti, adottando la direttiva lo Stato avrebbe violato sia i principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà che il riparto di competenze regionali.

Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva come la direttiva oggetto di ricorso si inserisca nel procedimento concertato tra Stato, Regioni e Autonomie locali relativo alla ripartizione dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2003 che, come noto, prevede l’emanazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un apposito decreto, adottato d’intesa con la Conferenza unificata.
Con tale intesa tra lo Stato e le Autonomie territoriali non solo è stata accettata la proposta di riparto del Fondo per le politiche sociali redatta dal Ministro, ma è stato altresì convenuto di attribuire al Ministro stesso i fondi destinati al finanziamento dei progetti sperimentali a favore delle persone con handicap.

Decisione della Corte:
La Corte, rilevando come alla luce della raggiunta intesa Stato-Regioni difetti l’interesse delle Regioni a ricorrere, dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati dalle ricorrenti.

a cura di Elena Griglio