Sull’istituzione di organi centrali competenti in materia di turismo

01.06.2006

Corte costituzionale, 1 giugno 2006 n. 214

Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalle Regioni Toscana, Campania, Veneto e Abruzzo avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Le ricorrenti hanno impugnato diverse disposizioni del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante misure urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale; in particolare, vengono in rilievo le censure riferite alle seguenti disposizioni della legge impugnata:
– l’art. 12, comma 1, che prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Comitato nazionale per il turismo, allo scopo di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero;
– l’art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, che stabilisce e disciplina la trasformazione dell’ENIT in Agenzia nazionale del turismo, sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle attività produttive.
In entrambi i casi, secondo le ricorrenti, sarebbe lesa la competenza residuale regionale in materia di turismo, né sarebbero rispettate le condizioni previste dalla nota sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale per l’attrazione in sussidiarietà delle competenze amministrative in capo allo Stato.

Argomentazioni della Corte:
Relativamente alla prima censura esaminata, la Corte osserva che l’intervento legislativo statale istitutivo del Comitato nazionale per il turismo non può essere considerato proporzionato, perché al nuovo organismo è stata attribuita in sussidiarietà una generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo in tutto il settore turistico. Inoltre, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, lacuna questa che non può ritenersi colmata dalla composizione del Comitato (come disciplinata dal dPCM 8 settembre 2005), nella quale sono previsti, accanto ai rappresentanti statali e delle associazioni di categoria, anche rappresentanti regionali, il Presidente dell’ANCI e dell’UPI.
In ordine alla seconda censura, la Corte, ricostruita la normativa che disciplina la composizione ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale del turismo, evidenzia come in essa sia previsto un ampio coinvolgimento delle Regioni (l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni è infatti richiesta per la nomina di tutti gli organi dell’ente, mentre nel Consiglio di Amministrazione sette membri sono espressione delle Regioni ed altri quattro di associazioni non riconducibili allo Stato). Inoltre, le funzioni attribuite all’Agenzia sono proporzionate e limitate all’elaborazione di attività di promozione dell’offerta turistica italiana sulla base di un’immagine unitaria della stessa, sicché possono ritenersi rispettati i criteri che, secondo la giurisprudenza costituzionale, legittimano l’attrazione delle funzioni amministrative in sussidiarietà allo Stato.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1 del decreto legge n. 35 del 2005, istitutivo del Comitato nazionale del turismo, mentre sono giudicate non fondate le censure relative all’art. 12, commi 2, 3, 4 e 7 del medesimo d.l. n. 35 del 2005, che dispongono la trasformazione dell’ENIT in Agenzia nazionale per il turismo.

Giurisprudenza richiamata:
– sul turismo come materia di potestà residuale regionale: Corte costituzionale, sentt. nn. 197 del 2003 e 90 del 2006;
sulla possibilità per la legge statale di attribuire funzionali legislative al livello centrale e di regolarne l’esercizio anche nelle materie di potestà legislativa residuale: Corte costituzionale, sentt. nn. 6 del 2004 e 242 del 2005
v

a cura di Elena Griglio