Insindacabilità: nesso funzionale e “contesto politico”

27.07.2007

Corte costituzionale, 27 luglio 2006 n. 317

Tipo di giudizio:
Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma avverso la Camera dei Deputati

Oggetto del conflitto di attribuzioni:
Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni in relazione alla deliberazione della Camera dei Deputati con cui si giudicava coperte dalla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, co. 1 Cost. le opinioni rese dall’on. Micciché nei confronti del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Caselli, ed oggetto di ricorso in sede penale per reato di diffamazione a mezzo di stampa.

Argomentazioni della Corte:
La Corte ribadisce che l’esistenza del nesso funzionale presuppone che le dichiarazioni rese dal parlamentare possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare. Nel caso in esame, non è dato rinvenire un riferimento ad atti tipici del parlamentare: la stessa proposta della Giunta, cui fa riferimento la delibera di insindacabilità data dalla Camera, si limita ad indicare il collegamento tra le dichiarazioni dell’on. Micciché e il “contesto politico-parlamentare”, in quanto “le tematiche della giustizia” (cui si rifanno le dichiarazioni oggetto di ricorso) “sono oggetto ormai da diversi anni di un vastissimo dibattito in tutto il Paese e soprattutto nelle sedi politico-parlamentari”.
Il collegamento al “contesto politico” o l’inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento non vale, infatti, a configurare il prescritto nesso funzionale, essendo viceversa necessario che le dichiarazioni coperte da insindacabilità siano la “sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni”. Nel caso in esame, tali condizioni non sono soddisfatte dalle interrogazioni del deputato Micciché che la difesa della Camera adduce a sostegno dalla sussistenza del nesso funzionale; mancano, infatti, le due condizioni della presenza del legame temporale tra l’attività parlamentare e quella funzionale, nonché della sostanziale corrispondenza di significato tra gli atti esterni e le opinioni rese in Parlamento (non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti).

Decisione della Corte:
La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni del deputato Micciché impugnate innanzi al Tribunale di Roma costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento ai sensi dell’art. 68, comma 1 Cost.

a cura di Elena Griglio