La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste è esclusa per atti e profili con valenza meramente urbanistica

16.05.2010

La legittimazione ad agire di cui agli artt. 13 e 18 L. 349/1986, stante la sua natura eccezionale (in quanto derogatoria del principio generale di cui all’art. 81 c.p.c.), deve essere limitata alla deduzione di censure che concernono l’assetto normativo di tutela dell’ambiente o la violazione di norme poste a salvaguardia dell’ambiente, con esclusione degli atti e dei profili che abbiano una valenza meramente urbanistica (T.A.R. LIGURIA, Sez. I – 29 novembre 2010, n. 10667)

Alessandroa.baroni