Corte Costizionale, sentenza 26 novembre 2010, n. 341
ARTICOLO 2, COMMA 191, L. N. 191/2009 – EFFICACIA AUTOMATICA DI VARIANTE URBANISTICA DELLA DELIBERA COMUNALE CHE APPROVA l’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI MILITARI – CONTRASTO CON LE COMPETENZE REGIONALI CONCORRENTI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO – ILLEGITTIMITA’ COSTTUZIONALE.
ART. 2, COMMA 240, L. N. 191/2009 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A PIu’ ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO RISERVATA AL MINISTERO DELL’AMBIENTE, SENTITE LE AUTORITA’ DI BACINO E IL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE – VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MAETRIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E CONTRASTO CON I PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE DI SUSSIDIARIETA’ – NON SUSSISTONO – IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO IDORGEOLOGICO ATTIENE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE; DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE.
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 191, della L. n. 191/2009 nella misura in cui, attribuendo efficacia automatica di variante urbanistica alla delibera di consiglio comunale che approvi l’accordo di programma per l’alienazione di immobili militari, risulta lesivo delle potestà regionali concorrenti in materia di governo del territorio ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.. Si tratta, infatti, una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regione in materie di potestà normativa concorrente, laddove lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.
L’art. 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 legittimamente affida l’individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico alla competente direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, trattandosi di competenze rientranti nell’alveo della “tutela dell’ambiente”, materia di competenza esclusiva statale. Tale individuazione, infatti, si risolve in attività di carattere conoscitivo, aventi natura anche tecnica, attinenti alla struttura, alla composizione, alle condizioni dei terreni, secondo metodologie e criteri uniformi, idonei a riconoscere la possibilità che un determinato territorio sia esposto a pericolo sotto il profilo idrogeologico. Si tratta, dunque, di attività finalizzate in via esclusiva alla tutela dell’ambiente, onde non è ravvisabile la necessità di un coinvolgimento regionale. Peraltro, va considerato che le Regioni non restano estranee a tali attività, dal momento che è previsto il parere delle autorità di bacino, di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni. Dette autorità sono istituite in ciascun distretto idrografico (di cui al successivo art. 64 d.lgs. citato, che prevede la ripartizione in distretti dell’intero territorio nazionale), e tra i loro organi sono contemplate le Conferenze istituzionali permanenti (art. 63, comma 2), alle quali partecipano, tra gli altri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati.