TAR Lazio, sez. II/quater, sentenza 10 novembre 2010, n. 33365
EDILIZIA E URBANISTICA – TUTELA PAESAGGISTICA – INDIVIDUAZIONE IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – DICHIARAZIONE D’INIZIATIVA MINISTERIALE EX ART. 138 COMMA 3 D.LGS. N. 42/2004 – POTERE SPECIALE ESPRESSIONE DELLA FUNZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE – CARATTERI DI PREVALENZA E AUTONOMIA RISPETTO LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE – ESIGENZE DI COORDINAMENTO E LEALE COLLABORAZIONE – SUFFICIENZA DEL PARERE PREVENTIVO E NON VINCOLANTE DELLA REGIONE.
EDILIZIA E URBANISTICA – TUTELA PAESAGGISTICA – INDIVIDUAZIONE IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – DICHIARAZIONE D’INIZIATIVA MINISTERIALE EX ART. 138 COMMA 3 D.LGS. N. 42/2004 – LIMITI SPAZIALI E CARATTERI DI LOCALITA’ DEI BENI E DELLE AREE TUTELATE – NON RILEVANO RISPETTO ALLA UNICITA’ E RICONOSCIBILITA’ IDENTITARIA DEL COMPLESSO PAESAGGISTICO TUTELATO.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico per iniziativa del Ministero, ai sensi dell’art. 138, comma 3, D.lgs. n. 42/2004, è espressione di un potere-dovere d’intervento dello Stato nell’esercizio delle proprie competenze esclusive in funzione di tutela e conservazione ambientale e paesaggistica, distinte da quelle attinenti al governo, all’utilizzo e la valorizzazione dei medesimi beni, affidate alle competenze concorrenti dello Stato e delle Regioni.
Si tratta di un potere né concorrente, né sussidiario, né suppletivo, bensì autonomo e prevalente rispetto alle funzioni di pianificazione territoriale e paesaggistica di livello regionale, che si collocano, sotto il profilo temporale e procedimentale, in una fase successiva all’imposizione del vincolo paesaggistico, e che, in ogni caso, sono sufficientemente coordinate con l’intervento statale mediante l’acquisizione del previo parere della Regione interessata.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico non può tollerare particolari “limiti spaziali”, ma può ben riferirsi ad insiemi di aree che, pur al loro interno differenziate, costituiscano, nel loro insieme inscindibile, un unico complesso paesaggistico meritevole di tutela. Né, del resto, può dirsi che tale intervento di tutela si risolva in un’indebita iniziativa di pianificazione, solo perchè l’apposizione del vincolo è accompagnato dalle relative norme di attuazione, che, al contrario, costituiscono una componente disciplinare espressamente prevista dal Codice.