Tracciabilità dei flussi finanziari: le novità introdotte dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

29.05.2010

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2010, n. 265, è stato pubblicato il testo del Decreto Legge n. 187 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, entrato in vigore il 13 novembre. Tale provvedimento, agli artt. 6 e 7, ha introdotto alcune disposizioni interpretative ed attuative, nonché alcune modifiche dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 relativa al “Piano straordinario contro le mafie”.

Tra le disposizioni interpretative, l’art. 6 del Decreto Legge conferma, innanzitutto, la linea interpretativa avallata dal Ministero dell’Interno con la Circolare del 9 settembre 2010.

Infatti, quanto all’ambito di applicazione temporale della Legge n. 136, viene chiarito che l’art. 3 si applica solo ai contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010 (data dell’entrata in vigore della legge), anche se la data della loro aggiudicazione è antecedente.

Tuttavia, è importante evidenziare che il comma 2 dell’art. 6 del Decreto impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di adeguare i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge n. 136, alle nuove disposizioni sulla tracciabilità, nel termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge.

Per quanto concerne altre espressioni di dubbia interpretazione, la novella chiarisce che:

– per “filiera delle imprese” si intendono i subappalti e i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto;

– per “conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva” alle commesse pubbliche, viene confermato: a) che uno stesso conto corrente può essere utilizzato “anche promiscuamente” per più commesse pubbliche; b) che lo stesso conto corrente può essere utilizzato anche per altre operazioni finanziarie;

– per i pagamenti indicati nel comma 3 (a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di servizi pubblici, o tributi, nonché per le cd. spese modiche) è possibile utilizzare strumenti di pagamento differenti “purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria”.

Per quanto concerne, invece, le modifiche introdotte dall’art. 7 del Decreto Legge n. 187, tra le più rilevanti vi è quella concernente gli strumenti di pagamento (in relazione ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 3 della Legge n. 136).

Infatti, sia per le stazioni appaltanti sia per i subappaltatori e i subcontraenti, non è più obbligatorio effettuare un bonifico bancario o postale, ma possono essere utilizzati anche “altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni” (quali, ad esempio, il pagamento mediante ricevuta bancaria o il RID).

Altra innovazione sostanziale è quella contenuta nel nuovo comma 5 dell’art. 3 (che abroga e sostituisce il precedente). In relazione a ciascuna transazione la stazione appaltante deve indicare il CIG (Codice identificativo di gara), mentre l’obbligo di indicare anche il CUP (Codice unico di progetto) è stato circoscritto solo ai casi in cui questo è obbligatorio, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003 (secondo il quale “per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”). È bene sottolineare l’importanza e l’utilità pratica di tale norma, soprattutto perché “alleggerisce” le stazioni appaltanti da un ulteriore adempimento.

Viene, inoltre, precisato che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato entro 7 giorni dall’accensione o dalla prima utilizzazione per la commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Devono, inoltre, essere comunicate le modifiche relative a tali dati.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale, le innovazioni principali sono tre:

a) viene eliminata, dal comma 8, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (a seguito dell’ampliamento degli strumenti di pagamento ammessi);

b) viene eliminata, dal comma 8, la risoluzione immediata del contratto nel caso in cui l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento di tracciabilità da parte della controparte; in tal caso, rimane solo l’obbligo di darne comunicazione immediata alla stazione appaltante e alla Prefettura competente;

c) viene introdotto il comma 9 bis, secondo il quale “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto”.

a cura di Filippo Lacava