Può essere rivista una decisione del Presidente d’Assemblea sull’inammissibilità di emendamenti, in presenza di un accordo tra i gruppi ?

23.05.2010

Nella seduta della Camera dei deputati del 3 agosto 2010, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante “misure urgenti in materia di energia e proroga di termine per l’esercizio della delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi”, la Presidenza dà lettura, come di consueto, delle proposte emendative ritenute inammissibili, ai sensi degli articoli 86, comma 1, e 96-bis, comma 7, del Regolamento Camera, per estraneità di materia. In particolare, segnala come inammissibili gli identici articoli aggiuntivi Fadda 3.02 e Pili 3.0200, che prorogano il termine per l’assegnazione da parte della regione Sardegna della concessione per la gestione della miniera di carbone del Sulcis.

L’onorevole Fadda (PD) invita la Presidenza a riconsiderare la decisione sull’ammissibilità di tali proposte emendative, segnalando inoltre come un articolo aggiuntivo di identico contenuto sia stato al Senato dichiarato ammissibile, votato e respinto.

La Presidenza ricorda, al di là della valutazione del loro contenuto, che in sede di giudizio sull’ammissibilità delle proposte emendative non rileva, esiste, “regolamento alla mano”, una differenza di regime tra i due rami del Parlamento in tema di ammissibilità degli emendamenti. Ricorda inoltre che, per antica e consolidata prassi, se i gruppi sono concordi nel ritenere ammissibili alcune proposte emendative che la Presidenza, per estraneità di materia, considera al contrario non ammissibili, la Presidenza ne prende atto, ma è necessario che siano i gruppi a pronunciarsi.

L’onorevole Giachetti (PD) avanza una formale richiesta di approfondimento da parte della Presidenza sull’articolo aggiuntivo in discussione, anche in ragione delle decisioni difformi assunte dal Senato. L’onorevole Pili (PDL) ricorda, nel richiedere un riesame della decisione di ammissibilità sulla proposta emendativa, che già la Commissione bicamerale per gli affari regionali ha giudicato positivamente l’introduzione di questo emendamento con un voto unanime, chiedendo quindi che la Commissione di merito recepisse l’indicazione di una proroga in tal senso.

La Presidenza si riserva di approfondire la questione; sarebbe, altresì, grata alla Commissione se volesse procedere ad un’ulteriore valutazione circa i profili di inammissibilità – dato che il caso non appare di abnorme inammissibilità – e se si può procedere o meno ad una rivisitazione del parere precedentemente espresso. Alla luce di quanto emerso, dichiara quindi ammissibili gli identici articoli aggiuntivi Fadda 3.02 e Pili 3.0200 (i quali, nel testo formalmente riformulato dal relatore, vengono poi approvati dall’Assemblea).

Piero Gambale