Ai fini dell’insindacabilità non rileva la deposizione resa dal parlamentare nel processo penale: non è “atto tipico” della sua funzione

13.10.2006

Corte costituzionale, 13 ottobre 2006 n. 329

Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (Corte d’appello di Milano c. Senato della Repubblica)

Norme impugnate e parametri di riferimenti:

La Corte d’appello di Milano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, assunta dall’Assemblea in data 31 gennaio 2001, con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Marco Boato.
A dire della ricorrente, non vi sarebbe la possibilità di ricondurre le predette espressioni alla previsione dell’art. 68, primo comma, Cost., mancando il nesso funzionale con alcun atto parlamentare del deputato Boato.

Argomentazioni della Corte:

La Corte asserisce che ai fini dell’insindacabilità parlamentare il mero «contesto politico» o comunque l’inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione; inoltre, a dire della Consulta, la deposizione resa nel giudizio penale non costituisce atto tipico della funzione di senatore: infatti l’obbligo di rendere testimonianza (e, con essa, di dire la verità) riguarda direttamente ogni cittadino e l’esercizio di tale dovere non richiede l’intermediazione della rappresentanza parlamentare. Ne consegue che le predette affermazioni non possono essere ricondotte alla previsione dell’art. 68, primo comma, Cost..

Decisione della Corte:

La Corte dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, proposto dal dott. Guido Salvini contro il senatore Marco Boato e pendente davanti alla Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, concernono opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001.

Giurisprudenza richiamata:

– sulla inadeguatezza del mero contesto politico a prospettarsi quale nesso funzionale tra quanto oggetto di atto tipico e quanto riprodotto, in chiave divulgativa: Corte cost., sent. 317 del 2006; sent. 51 del 2002.

a cura di Valerio Tallini