TAR LAZIO Sez. Terza Ter, Sentenza del 9 ottobre 2010, n. 32736/2010 – Accesso ai filmati trasmessi dalla Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

12.05.2010

E’ legittimo il diniego tacito di ostensione opposto dalla RAI all’istanza di accesso ad un filmato trasmesso dalla Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
La normativa sull’accesso, infatti, ha per oggetto i “documenti amministrativi”, per essi intendendosi quelli che costituiscono espressione dell’esercizio di funzioni amministrative da parte delle Pubbliche Amministrazioni o dei soggetti incaricati di pubbliche funzioni.
Tale connotazione non può essere riconosciuta ad un filmato relativo ad una trasmissione televisiva riconducibile alla RAI, trattandosi di un’opera dell’ingegno e non di un provvedimento amministrativo da essa emanato nell’esercizio di un potere autoritativo in esecuzione di un pubblico servizio.
Né deve trarre in inganno la circostanza che l’art. 22, primo comma, lett. d), L. 7 agosto 1990 n. 241 definisca “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
La norma, infatti, individua le forme in cui può manifestarsi un atto amministrativo – e cioè non solo un supporto cartaceo ma anche magnetico e video – fermo restando che dell’accesso può essere solo l’atto che per sua natura sia qualificabile come amministrativo e che nella specie è inesistente.

a cura di Davide Della Penna