Come è noto, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 introduce nel Testo Unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, tra gli altri, l’articolo 40 bis, recante
nell’ambito delle norme in materia di comunicazione commerciale una specifica
disciplina in materia di inserimento di prodotti (c.d. “product placement”) all’interno
dei programmi.
In particolare, tale forma di comunicazione viene consentita con l’esclusione dei
programmi per i bambini, e subordinatamente all’adozione, da parte dei soggetti
interessati – produttori, emittenti anche analogiche, concessionarie di pubblicità e altri
soggetti interessati – di procedure di autoregolamentazione, che specifichino la
declinazione applicativa dell’inserimento dei prodotti. I documenti di
autoregolamentazione devono essere comunicati all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni che è chiamata a verificarne l’attuazione.
L’ambito dell’autoregolamentazione è delimitato dalla norma, che ha stabilito che la
stessa debba rispettare i seguenti criteri generali:
•relativamente all’ambito di applicazione, l’inserimento di prodotti può avvenire sia
dietro corrispettivo monetario che dietro fornitura gratuita di determinati beni e
servizi, ed è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i
servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di
intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini; è vietato
l’inserimento di prodotti a base di tabacco, sigarette e prodotti da questo derivati, di
medicinali e di cure mediche ottenibili previa prescrizione;
•relativamente alle modalità di realizzazione dell’inserimento di prodotti, il contenuto
e, nel caso di trasmissioni televisive, la programmazione dei programmi recanti
inserimento dei prodotti non devono essere influenzati in modo da compromettere la
responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi media; gli
inserimenti di prodotti non devono incoraggiare direttamente l’acquisto o la
locazione di beni o servizi, in particolare facendo riferimenti promozionali a tali
beni o servizi, né attribuendone indebito rilievo; devono fornire un’adeguata
informativa ai telespettatori (tramite avvisi all’inizio e alla fine della trasmissione,
nonché alla ripresa dopo un’interruzione pubblicitaria riguardo all’esistenza
dell’inserimento di prodotti) nel caso in cui il programma nel quale sono inseriti i
beni e/o servizi sia prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi media
audiovisivi ovvero da una sua controllata.
Circolare AGCOM sull’autoregolamentazione dell’inserimento di prodotti all’interno della programmazione (art. 40 bis del “testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”)
12.05.2010