Corte costituzionale, 22 luglio 2010, n. 269 – Legittima la legge della Regione Toscana che riconosce agli stranieri, anche se “irregolari” gli interventi socio-assistenziali urgenti ed indifferibili

12.05.2010

Corte costituzionale, 22 luglio 2010, n. 269

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Toscana

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Sono impugnati gli articoli 2, commi 2 e 4; 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lett. d) della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, recante “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”. Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate esorbiterebbero dalla sfera di competenza regionale, incidendo su materie di competenza esclusiva statale, quali la “condizione giuridica dello straniero”, l’“immigrazione, i “rapporti dello Stato con l’Unione europea”.

Argomentazioni della Corte:

La Corte si sofferma in particolare ad analizzare la censura relativa all’articolo 6, comma 35 della l.r. n. 29/2009, nella parte in cui dispone che tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali. Tale censura si collega a quella relativa all’art. 6, comma 55, lett. d), nella parte in cui garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale anche agli stranieri che abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso di soggiorno per il riconoscimento dello status di rifugiato, richiesta di asilo, protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie.

In relazione ad entrambe le censure, la Corte richiama la sua precedente giurisprudenza sulla necessità di riconoscere allo straniero tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce alla persona, ed in particolare quello relativo all’assistenza sanitaria. Esiste, infatti, un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, che deve essere riconosciuto anche agli stranieri, indipendentemente dalla loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Stato. Tale soluzione, peraltro, è stata recepita dallo stesso legislatore statale all’articolo 35, comma 3 e all’articolo 34, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Le disposizioni regionali censurate appaiono pertanto coerenti con tale quadro normativo, senza contrastare con quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara non fondate le censure sollevate dal ricorrente.

Giurisprudenza richiamata:

–         Sulla necessità di riconoscere allo straniero tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce alla persona: Corte cost., sent. n. 148 del 2008

–         Sull’esistenza di un nucleo irriducibile del diritto alla salute, che deve essere riconosciuto anche agli stranieri, indipendentemente dalla loro posizione rispetto alle norme sull’ingresso e soggiorno nello Stato: Corte cost., sent. n. 225 del 2001

Alessandroa.baroni