Corte costituzionale, 8 luglio 2010, n. 246 – Sulla natura del parere reso dai Consigli regionali ai sensi dell'art. 32 Cost. nei procedimenti di distacco di Comuni e Province

12.05.2010

Corte costituzionale, 8 luglio 2010, n. 246

Giudizio di legittimità in via principale, sollevato dalla Regione Marche avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:

La ricorrente ha impugnato l’intera legge 3 agosto 2009, n. 117, recante il distacco di alcuni Comuni (Casteldieci, Maiolo, Novafeltria, Pennabili, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello) dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nella Provincia di Rimini. La legge impugnata sarebbe lesiva dell’art. 132 Cost. In particolare, la ricorrente lamenta l’assenza, nell’atto legislativo e negli adempimenti formali che lo hanno accompagnato e seguito, di valutazioni che esplicitino i motivi della mancata considerazione, da parte del Parlamento, del parere espresso dalla Regione ai sensi dell’art. 132 Cost.

Argomentazioni della Corte:

L’art. 132 Cost. consente che il distacco dei Comuni o Province da una Regione per aggregarli ad un’altra avvenga solo attraverso un procedimento speciale, plurifasico, aggravato rispetto ai procedimenti legislativi ordinari, che in particolare prevede un’apposita consultazione popolare secondo le forme del referendum, l’approvazione della maggioranza delle popolazioni degli enti territoriali interessati al distacco e all’aggregazione e l’acquisizione del parere dei Consigli regionali delle due Regioni coinvolte.  Tale complesso procedimento ha la finalità di consentire la complessiva emersione di tutti gli interessi locali implicati nell’operazione.

La legge impugnata rappresenta la prima applicazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 132 Cost, nel testo modificato dall’art. 9 della legge cost. n. 3 del 2001, e infatti la Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato un’apposita indagine conoscitiva sull’applicazione di tale disposizione, giungendo alla conclusione che il Parlamento non svolge un mero ruolo notarile all’interno del procedimento, bensì è chiamato a valutare l’interesse generale dell’intera comunità politica.

Quanto alla pretesa della ricorrente in merito ad una diversa ponderazione del parere regionale, la Corte precisa che il ruolo che i pareri espressi dalle Regioni assumono nel procedimento ex art. 132 Cost. non può concretizzarsi nell’esistenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedimentali rispetto alla acquisizione del parere in sede parlamentare. Nè si potrebbe a proposito lamentare che il mancato inserimento del parere regionale nel “fascicolo d’Assemblea” determini un vulnus alla integrale conoscenza dei necessari presupposti della decisione parlamentare.

Da un lato, le modalità di predisposizione della documentazione relativa ai lavori delle Commissioni e dell’aula rientrano negli interna corporis delle Assemblee parlamentari; dall’altro lato, anche a voler negare questo fondamentale principio, la previsione di un onere di informazione gravante sulle Camere rispetto al parere reso dai Consigli regionali si risolverebbe in un appesantimento della procedura di approvazione della legge di per se non richiesto dall’art. 132 Cost.

Giurisprudenza richiamata:

Sulla “sicura incidenza” dei pareri regionali ai fini della eventuale approvazione della legge di modifica territoriale: Corte cost., sent. n. 334 del 2004.

Elena Griglio