Corte costituzionale, 7 luglio 2010, n. 236 – Sull'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva in rapporto agli atti endoprocedimentali del procedimento preparatorio alle elezioni

12.05.2010

Corte costituzionale, 7 luglio 2010, n. 236

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il TAR Liguria dubita della legittimità costituzionale dell’art. 83 undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui, nel disciplinare i ricorsi contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, escluderebbe l’autonoma impugnabilità di atti del procedimento elettorale immediatamente lesivi, come l’esclusione di liste o di candidati la cui legittimità potrebbe essere contestata solo in sede di impugnazione dell’atto conclusivo dell’intero procedimento (vale a dire la proclamazione degli eletti), così impedendo la tutela cautelare. Secondo il rimettente, sarebbero violati gli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 della Costituzione.

Argomentazioni della Corte:

Il potere di sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo è un elemento connaturale di un sistema di tutela giurisdizionale incentrato sull’annullamento degli atti delle pubbliche amministrazioni. Nel caso di specie, il differimento dell’impugnabilità degli atti di esclusione di liste o candidati ad un momento successivo allo svolgimento delle elezioni preclude la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive lese dai predetti atti, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Anche gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconoscono un diritto ad un ricorso effettivo.

L’interesse del candidato è quello di partecipare alla consultazione elettorale, sicché ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse è inidonea ad evitare che l’esecuzione del provvedimento abbia prodotto un pregiudizio. Nessuna deroga rispetto a questi principi è consentita in considerazione delle peculiari esigenze di interesse pubblico che caratterizzano il procedimento elettorale. Gli atti relativi al procedimento preparatorio alle elezioni, come l’esclusione di liste o candidati, devono poter essere impugnati immediatamente.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 undecies del d.P.R. n. 570 del 1960.

Giurisprudenza richiamata:

–          Sul potere di sospensione dell’atto amministrativo come elemento connaturale di un sistema di tutela giurisdizionale: Corte cost., sent. n. 284 del 1974

Elena Griglio