Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7533 in tema di limitazione degli affidamenti diretti in favore di società miste cd. “aperte”.

11.05.2010

Conformemente a quanto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2008, con la quale sono stati chiariti i limiti dell’affidamento diretto alle società miste ai sensi dell’art 113, comma 5, lett. b), del D.Lvo 267/00, deve rilevarsi che la relazione tra «gara» ed «affidamento» è rapporto tra regola ed eccezione.

In tale linea di ragionamento, posto il principio generale della necessità di procedere all’affidamento del servizio mediante gara, e che l’affidamento diretto è sempre una deroga a tale principio, tale deroga deve ritenersi consentita, relativamente alle società miste, solo «in casi di stretta interpretazione».

Più precisamente, tale situazione si verifica quando «la società mista si giustifica quale forma di partenariato pubblico-privato costituito per la gestione di uno specifico servizio per un tempo determinato».

In altri termini – osservano ancora i Giudici – in questi casi  «non si ha una esenzione dal principio della gara, ma muta l’oggetto della gara, che deve sempre essere esperita ma non più per trovare il terzo gestore del servizio, bensì il partner privato con cui gestire il servizio».

E’ evidente quindi che «le società miste cosiddette aperte, costituite cioè per finalità specifiche ma indifferenziate, non possono essere affidatarie dirette in quanto non soddisfano le condizioni a cui è ancorata la deroga. Pertanto, l’acquisizione nel caso di specie di una partecipazione azionaria di una società costituita in precedenza, ancorché avente ad oggetto la gestione dei rifiuti, non era sufficiente a legittimare l’affidamento diretto e ad escludere la necessità della gara».

a cura di Luigi Alla


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