Par condicio: nuova legge e codice di autoregolamentazione per le emittenti locali

10.03.2004

Il 18 novembre 2003 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge  6 novembre 2003 n. 313 recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”. La legge, che è in vigore dal 19 novembre 2003, modifica la legge n.28/2000 (cd. “legge sulla par condicio”), prevedendo, fra l’altro, la non applicabilità alle emittenti locali di alcune disposizioni contenute nella medesima che, per la loro complessità e scarsa chiarezza, rendevano di fatto impossibile alle emittenti stesse poter effettuare informazione politica nei periodi di campagna elettorale. La legge prevede, quale principale elemento di novità, che si demandi alle organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti locali la predisposizione di uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari. Successivamente, la proposta con i relativi pareri è trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che delibera entro 15 gg. dalla ricezione. Entro i successivi trenta giorni, le organizzazioni sopra richiamate sottoscrivono il codice che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni così come deliberato dall’Autorità. Viene, dunque, lasciata ampia libertà alle emittenti locali nell’elaborazione del codice, nel rigoroso rispetto del pluralismo, della parità di trattamento, dell’equità e dell’imparzialità che vengono definiti dalla legge principi fondamentali e regole insopprimibili della programmazione d’informazione e della comunicazione politica.

Il 20 novembre la FRT e le altre associazioni dell’emittenza locale hanno consegnato lo schema di codice di autoregolamentazione sulla par condicio, che ha iniziato l’iter dei pareri previsti dalla nuova legge prima di essere firmato dal Ministro delle Comunicazioni.

Tra i punti salienti dello schema di codice di autoregolamentazione c’è l’introduzione della propaganda politica ed elettorale a pagamento, da intendersi come forma di comunicazione finalizzata all’esposizione di un programma o di un’opinione politica trasmessa a pagamento dalle emittenti locali. Per propaganda elettorale a pagamento si intende quella trasmessa negli ultimi trenta giorni prima delle consultazioni elettorali o referendarie, mentre è propaganda politica quella trasmettibile sempre, tutto l’anno, al di fuori del periodo elettorale. Non sono previsti vincoli circa i tempi minimi e massimi di tali trasmissioni né con riferimento ai contenuti. La propaganda deve preceduta da un annuncio in audio o in video che ne indichi la natura e il soggetto committente.

Per la propaganda politica al di fuori del periodo elettorale possono essere offerti liberamente spazi a parità di condizioni economiche, con tariffe sempre non superiori al 70% di listino.

Per quanto riguarda la propaganda elettorale, entro il decimo giorno dalla convocazione dei comizi elettorali, l’emittente interessata a diffonderla manifesta il proprio intendimento con un annuncio, da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto, nel quale si informa che presso la propria sede è depositato un documento in cui sono indicate le condizioni temporali di presentazione degli spazi (per i quali devono essere praticate condizioni uniformi, anche economiche, a tutti i soggetti politici) le modalità di prenotazione e le tariffe (con un massimo non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare).

Per quanto riguarda i programmi di informazione sono riportati i principi di legge sulla necessità di garantire il pluralismo (validi anche per i programmi di comunicazione politica non a pagamento), fatta salva comunque per l’emittente la libertà di commento e di critica. Durante i periodi elettorali ai conduttori dei programmi di informazione è vietato formulare dichiarazioni di voto nel corso delle trasmissioni.

a cura di Davide Della Penna