Corte costituzionale, 23 giugno 2010, n. 233 – Concessioni demaniali marittime e caccia: illegittime le deroghe introdotte dalla Regione Friuli alla legislazione statale

11.05.2010

Corte costituzionale, 23 giugno 2010, n. 233

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Friuli Venezia Giulia

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Sono impugnati gli artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, e 48, comma 6, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 12, recanti disposizioni sulle concessioni demaniali marittime e sulla disciplina dell’attività venatoria, per presunto contrasto con gli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lett. a) ed s) della Costituzione.

Argomentazioni della Corte:

L’art. 36, comma 2 della l.r. n. 12/2009 individua i destinatari della proroga delle concessioni demaniali marittime. La disposizione appare contrastante con la disciplina statale, e in particolare con l’art. 37 del codice della navigazione, come modificato dal d.l. n. 194/2009, il quale non prevede più, in sede di rilascio di nuove concessioni, il diritto di preferenza in capo al precedente concessionario. Viceversa, la norma regionale impugnata estende anche ai soggetti non in possesso dei requisiti di legge la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto, introducendo così una disciplina contrastante con i principi comunitari in materia di libera concorrenza (in quanto la disposizione preclude a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del precedente gestore) e con l’art. 117, co. 1 Cost.

L’art. 37, comma 1 della legge regionale impugnata individua i criteri in base ai quali è possibile esercitare l’attività venatoria sul territorio regionale. Invece l’art. 48, comma 6 prevede che fino all’individuazione della Zona faunistica delle Alpi il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento; sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010.

Entrambe le disposizioni appaiono contrastanti con la legislazione nazionale. Da un lato, l’art. 18 della legge n. 157 del 1992, nell’elencare le specie cacciabili sul territorio nazionale e le modalità con cui si provvede alla modifica di tali elenchi, fissa standard minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente. Dall’altra parte, il legislatore nazionale ha previsto due distinti regimi di salvaguardia della fauna selvatica ai quali corrispondono diverse quote di protezione, in ragione delle peculiari caratteristiche della zona faunistica delle Alpi.

Risultano conseguentemente violati gli standard minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente dettati dal legislatore statale ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. s) Cost.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 36, comma 2, dell’art. 37, comma 1 e dell’art. 48, comma 6 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 13/2009.

Giurisprudenza richiamata:

–          Sull’esigenza di rispettare il principio di concorrenza nel rinnovo delle concessioni demaniali marittime: Corte cost., sentt n. 1 del 2008 e 180 del 2010;

Sugli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale come norma fondamentale di riforma economico-sociale: Corte cost., sentt n. 536 del 2002 e 227 del 2003

Elena Griglio