Sentenza Corte Costituzionale, 8.10.2010, n. 293 (Pres. Amirante, Rel. Tesauro)
EDILIZIA E URBANISTICA – ESPROPRIAZIONE PER P.U. – C.D. ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 43 D.P.R. N. 327/01 – ISTITUTO INNOVATIVO RISPETTO ALLA DISCIPLINA ESPROPRIATIVA INDICATA NELLA LEGGE DELEGA E AGLI INDIRIZZI ERMENEUTICI DELLA GIURISPRUDENZA – VIOLAZIONE DELL’ART. 76 COST. – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale del’art. 43 del d.P.R. 6.8.2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità) per contrasto con l’art. 76 Cost., nella misura in cui eccede i limiti della delega legislativa posta dall’art. 7 L. n. 50/1999 introducendo un istituto, la c.d. “acquisizione sanante”, connotato da numerosi aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla legge-delega, sia agli istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale.
Si tratta infatti di una norma che, nella parte in cui prevede un generalizzato potere di sanatoria, attribuito alla stessa amministrazione che ha commesso l’illecito, anche a dispetto di un giudicato di ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato, risulta non solo marcatamente innovativa rispetto al contesto normativo positivo di cui era consentito un mero riordino, ma neppure coerente con quegli orientamenti di giurisprudenza che, in via interpretativa, erano riusciti a porre un certo rimedio ad alcune gravi patologie emerse nel corso dei procedimenti espropriativi. Giurisprudenza che, al contrario, in materia di occupazione di urgenza, aveva costantemente affermato che la sopravvenienza di un provvedimento amministrativo non potesse avere un’efficacia sanante retroattiva, determinata da scelte discrezionali dell’ente pubblico o dai suoi poteri autoritativi.
L’introduzione di tale peculiare istituto nemmeno può trovare giustificazione rispetto ad un’ipotetica esigenza del legislatore delegato di tenere conto delle censure mosse dalla giurisprudenza di Strasburgo alla pratica delle espropriazioni «indirette», dal momento che quella prefigurata costituisce soltanto una delle molteplici soluzioni possibili. Il legislatore avrebbe potuto conseguire tale obiettivo e disciplinare in modi diversi la materia, ed anche espungere del tutto la possibilità di acquisto connesso esclusivamente a fatti occupatori, garantendo la restituzione del bene al privato, in analogia con altri ordinamenti europei.