T.A.R. Puglia, sede di Lecce, sez. III, sentenza 28.09.2010, n. 2032
EDILIZIA E URBANISTICA – ISTANZA DI RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (ARTT. 5 E 20 D.P.R. N. 380/2001) – OBBLIGO PER L’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE DI ACQUISIRE TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO PRESUPPOSTI ANCHE MEDIANTE LA CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI – SUSSISTE – SUBORDINAZIONE DEL RILASCIO DEL TITOLO RICHIESTO AL CONSEGUIMENTO DI ATTI E PARERI DIVERSI – ILLEGITTIMITA’.
AI sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 20 del D.P.R. n. 380/2001, che, da una parte prevedono l’istituzione dell’appostio ufficio (lo Sportello Unico per l’Edilizia) che curi tutti i rapporti fra il privato, l’Amministrazione e, ove occorra, le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine alle istanze sottoposte dai privati, e d’altra parte, nel disciplinare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, prescrivono all’amministrazione procedente di acquisire direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, tutti gli atti e i pareri a tal fine necessari, se del caso anche convocando apposita conferenza di servizi al ricorrere delle condizioni legislativamente previste, deve considerarsi illegittimo il provvedimento del Comune che, in sede di rilascio del permesso di costruire, ne subordini l’operatività all’acquisizione di documenti e pareri da parte del privato, risultando tale onere un ingiustificato ed illegittimo aggravio del procedimento in violazione dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione.