Corte costituzionale, 28 dicembre 2006 n. 451
Tipo di giudizio:
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalla Regione Emilia-Romagna avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
La ricorrente impugna i commi da 108 a 110 dell’art. 3 della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003 n. 350), nella parte in cui istituiscono un Fondo per l’edilizia a canone speciale senza che sia prevista alcuna collaborazione con le Regioni. Secondo la Regione ricorrente, la norma lederebbe l’art. 119 Cost., perché, dopo la riforma del Titolo V, non sarebbe consentita l’istituzione di Fondi statali vincolati nelle materie di competenza regionale
Argomentazioni della Corte:
La Corte ricostruisce preliminarmente la ratio del Fondo per l’edilizia a canone speciale, ricordando che esso è finalizzato a consentire di stipulare contratti di locazione a canone speciale in favore di soggetti il cui reddito annuo sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all’importo determinato, ai sensi della stessa legge finanziaria 2004, dalla Regione nel cui territorio si trovano le unità immobiliari di cui si tratta.
Per realizzare tale finalità, si provvede, annualmente e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla ripartizione del Fondo tra le Regioni nei cui territori si trovano i “Comuni ad alta densità abitativa”, locuzione con la quale il legislatore ha inteso riferirsi all’elenco di Comuni predisposto con delibera CIPE, sentite le Regioni. In tali Comuni, le somme stanziate sono utilizzate per l’attuazione di programmi per la costruzione e il recupero di unità immobiliari, la cui predisposizione è rimessa alla competenza regionale.
A detta della Corte, la normativa così ricostruita può essere ricondotta alla più ampia categoria degli “interventi speciali” di cui all’art. 119, co. 5 della Costituzione: da una parte, è infatti evidente che si tratta di investimenti perequativi aggiuntivi rispetto all’ordinario finanziamento delle funzioni degli Enti locali; dall’altra parte, si ribadisce che le risorse del Fondo sono destinate solo a determinati Comuni (quelli ad alta densità abitativa).
Nel funzionamento del Fondo, è riservato alle Regioni un adeguato spazio di intervento sia in sede di riparto delle risorse (attraverso la definizione dell’elenco dei Comuni beneficiari) che in sede di predisposizione dei programmi.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara infondata la questione sollevata dalla rimettente in relazione al Fondo per l’edilizia a canone speciale.
Giurisprudenza richiamata:
– sulla fruizione del diritto sociale all’abitazione: Corte costituzionale, sentt. n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988