Le nuove regole di semplificazione per l’autorizzazione paesaggistica

06.05.2010

E’ entrato in vigore, il 10 settembre scorso, il DPR del 9 luglio 2010, n. 139, che detta nuove regole di semplificazione per l’autorizzazione paesaggistica. Il regolamento è immediatamente applicabile nelle Regioni a Statuto ordinario, mentre le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno l’obbligo di adottarlo entro 180 giorni.

In particolare, la semplificazione riguarda la riduzione del termine massimo di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per i 39 interventi di lieve entità indicati nell’allegato al DPR: 60 giorni in vece dei 105 delle autorizzazioni ordinarie (120 in caso di Conferenza di Servizi).

Tra gli interventi in elenco vi sono: “pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq” (la semplificazione non si applica nelle zone territoriali omogenee “A” previste dal D.M. n. 1444 del 1968 e nelle aree vincolate previste nel Codice dei Beni culturali).

Anche le nuove procedure qualificano il parere della soprintendenza – che è necessario richiedere per tutti gli interventi in aree vincolate, indipendentemente dal fatto che siano o no di “lieve entità” – come vincolante ma non obbligatorio

L’autorizzazione semplificata si ottiene attraverso la presentazione all’amministrazione competente di un’istanza corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Infine va sottolineato che, a differenza dell’autorizzazione ordinaria, l’autorizzazione semplificata è immediatamente efficace dopo il rilascio.

a cura di Laura De Vito


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