Sull’obbligo di concludere il procedimento di VIA (TAR PUGLIA, Bari, Sez. I – 24 settembre 2010, n. 3502)

05.05.2010

La società ricorrente, con nota del 28 marzo 2008, chiedeva all’Assessorato Provinciale dell’Ambiente e Tutela del Territorio l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) e all’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico – Settore Industria e Energia, l’autorizzazione unica alla costruzione e gestione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzarsi nel Comune di Castelluccio dei Sauri, località Monte Pizzo.

La Provincia di Foggia, con nota dell’11 luglio 2008, comunicava che per il completamento della procedura di screening era necessaria la delibera di definitiva approvazione del PRIE, nonché relazione di compatibilità del progetto con il PRIE.

La ricorrente con nota del 17 novembre 2008 sollecitava e diffidava l’Ufficio Ambiente della Provincia a pronunciarsi sul progetto nei termini di cui all’art. 16, comma 7, della l. reg. n. 11 del 2001. La ricorrente, vista l’inerzia della Provincia, con il ricorso in esame chiedeva l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del comportamento della Provincia di Foggia e la condanna del suddetto ente a concludere il procedimento di valutazione ambientale con provvedimento espresso. Il T.A.R. Puglia accoglie il ricorso presentato in quanto l’art. 2, comma 1, della l. n. 241 del 1990 prevede l’obbligo in capo all’amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso ed entro un termine certo che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge che regola la specifica materia, è quello generale di 30 giorni.

a cura di Laura De Vito